martedì 27 novembre 2018

https://teacherluke.co.uk/

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A very interesting podcast that helps you to improve your English. I suggest you to check it and listen at least at two podcast per week. Your result will be totally unexpected. It's a guarantee. Thank you Luke for your daily podcast.

lunedì 22 ottobre 2018

 
REGULATION (EC) No 261/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCILof 11 February 2004
 
Establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied
boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91
 
 REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004
 
Regolamento che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento(CEE) n. 295/91
 
Vi assistiamo nella predisposizione di richieste di risarcimento per voli ritardati o cancellati. 

Quali sono i tuoi diritti nel caso in cui ti sia stato cancellato il volo o tu abbia subito un ritardo?

Puoi chiedere un risarcimento dei danni qualora la tua vacanza sia stata cancellata 
in conseguenza di un volo annullato o ritardato?

A QUALI RISARCIMENTI HAI DIRITTO?

Chiamaci e troveremo la soluzione al tuo caso


domenica 18 marzo 2018

http://www.garanteprivacy.it/


Come districarsi nel sistema Privacy 
e cosa prevede il Regolamento Europeo 



Assistiamo le imprese ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo
We assist Companies to be in compliance with European Rules

martedì 17 ottobre 2017

Preliminare valido anche in caso di immobile parzialmente abusivo

https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2017/preliminare_valido_anche_in_caso_di_immobile_parzialmente_abusivo

sabato 1 aprile 2017

Code of Ethics application clause

In the execution of the present contract, Supplier undertakes to observe what is stated in the Ethic Code of…………………………………. A copy of it has been duly delivered to Supplier.
Any violation of the Ethic Code will cause the resolution of the present contract, with any possible reimbursement of damages caused to …………………………

lunedì 30 maggio 2016

Clausole vessatorie art. 1341 e 1342 del C.C. - dicitura alternativa per i contratti



La presente Scrittura Privata è frutto di una libera negoziazione intercorsa fra le Parti ed è stata raggiunta con il contributo e l’accordo delle medesime le quali dichiarano, pertanto, di escludere l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

martedì 23 giugno 2015

La Corte di Cassazione apre gli archivi delle sentenze civili e penali: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Libero accesso alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/



martedì 20 gennaio 2015

La clausola sui Liquidated Damages


"It is acknowledged that the Seller’s failure to achieve substantial completion of the Work within the Contract Time provided by the Contract Documents will cause the Buyer to incur substantial economic damages and losses of types and in amounts which are impossible to compute and ascertain with certainty as a basis for recovery by the Buyer of actual damages, and that liquidated damages represent a fair, reasonable and appropriate estimate thereof. Accordingly, in lieu of actual damages for such delay, the Buyer agrees that liquidated damages may be assessed and recovered by the Buyer as against Seller, in the event of delayed completion and without the Buyer being required to present any evidence of the amount or character of actual damages sustained by reason thereof; therefore Seller shall be liable to the Buyer for payment of liquidated damages in the amount specified in Appendix “D” for each day that Substantial Completion is delayed beyond the Contract Time as specified in Appendix “.....”. Such liquidated damages are intended to represent estimated actual damages and are not intended as a penalty, and Seller shall pay them to Buyer without limiting Buyer's right to terminate this agreement for default as provided elsewhere herein".

giovedì 7 giugno 2012

INCIDENTE MORTALE IN AZIENDA, COLPEVOLI TUTTI I GARANTI DELLA SICUREZZA

Più garanti della sicurezza aziendale possono essere chiamati, anche contemporaneamente, a rispondere del danno subito da un lavoratore dipendente della stessa azienda e, dunque, a tutelare la salute dei lavoratori dal momento che ciascuno di essi è destinatario degli obblighi di tutela imposti dalla legge.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012. 

Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.

TRATTO DA:

http://www.ateneoweb.com/aw/news/incidente-mortale-in-azienda-colpevoli-tutti-i-garanti-della-sicurezza,22456-4-1.html

SICUREZZA - CHI OMETTE PAGA

http://www.assinews.it/articolo_stampa_oggi.aspx?art_id=9698

mercoledì 6 giugno 2012

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ.I, 1 FEBBARIO 2012 N.360 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

In caso di nullità del contratto di intermediazione, l'investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dei titoli e la Banca ha diritto alla restituzione dei titoli e dei frutti dagli stessi derivati a far tempo dalla data dell'acquisto.

Tribunale di Milano – Sentenza 18 gennaio 2011, n. 501, Gli amministratori delle società a responsabilità limitata sono responsabili verso i creditori sociali .

http://www.ilfallimento.it/?p=531

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. VIII, 18 AGOSTO 2011 LA PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

I contributi consortili rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art.2948, n.4 del Codice Civile, il quale prevede una prescrizione di 5 anni per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Pertanto il diritto di un consorzio al pagamento, da parte delle consorziate, dei contributi consortili, dovuti annualmente o ad intervalli più brevi ricade nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4 del Codice Civile.

martedì 5 giugno 2012

GIURISPRUDENZA - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - ATI/SOCIETA' CONSORTILE

In tema di appalto di lavori pubblici Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'Associazione Temporanea d'Imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un "subentro" nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante; sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione del contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni; sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art.21 della legge n.584/1977. (articolo tratto da "CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI", Salvatore Dammacco - Buffetti Editore)

giovedì 24 maggio 2012

Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207


Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.

mercoledì 19 ottobre 2011

Risposta ad Alessandro in materia di appalti pubblici - scarl

Egr. Alessandro,
ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
saluti
Federico

mercoledì 7 settembre 2011

LA NUOVA IVA

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-07/giornata-prese-nuova-190245.shtml?uuid=AayqbP2D

SOCIETA' - DOVERE DI VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE - DELEGA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 4/11/2010, n.38991 ha stabilito che è intrasferibile mediante delega il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che grava sull’intero consiglio di amministrazione. La delega di funzioni è operante nel caso in cui si verifichino eventi lesivi frutto di occasionali disfunzioni. Non opera, invece, la delega qualora gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, ricorrendo, pertanto, la responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione sui quali incombe l’obbligo di vigilanza.

Anche in presenza di deleghe gestorie specifiche ad uno o più componenti il cda, gli altri componenti il cda rimangono pur sempre responsabili non sugli aspetti particolari della gestione ma sul generale andamento della stessa e sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza.

La delega, quindi, non ha efficacia esimente della responsabilità penale qualora siano accertate delle gravi e generalizzate carenze strutturali di salute e sicurezza sul lavoro non potendo limitare od escludere il principio sancito dall’art.2381 del CC, comma III per il quale il cda valuta il generale andamento della gestione.

Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/08/circolare-42e-05-agosto-2011.pdf?uuid=3003930c-c26a-11e0-a3ae-845e0a6806d6?uuid=Aape60uD

Guai a perseverare se l'azienda è decotta

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-27/guai-perseverare-azienda-decotta-081551.shtml?uuid=AafUVNzD

IVA AL 21%

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-06/liva-sale-prelievo-superricchi-230218.shtml?uuid=AanEWA2D

martedì 6 settembre 2011

La Snc con un solo socio diventa impresa individuale

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-01/solo-socio-diventa-impresa-074506.shtml?uuid=Aa6Cub0D

GARE D'APPALTO E CAUSE DI ESCLUSIONE

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2011/08/gara-d-appalto-e-cause-di-esclusione-.html

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


CODICE CIVILE

LIBRO V - DEL LAVORO

TITOLO VII - DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

2549. Nozione. — Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

2550. Pluralità di associazioni. — Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi. — I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

2552. Diritti dell’associante e dell’associato. — La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

2553. Divisione degli utili e delle perdite. — Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite. — Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI BENI

ubblico qui di seguito un modello particolare di associazione in partecipazione con apporto di beni

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI BENI
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________n.___________, partita I.V.A._____________________, nella persona del suo.........................................e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;
e
il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;
Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”
premesso che
- l’associante svolge attività di.....….........................,
- l’associato è proprietario dei beni mobili di cui all'elenco allegato alla presente scrittura privata (all.1);P
- l'associato detiene un elenco di potenziali clienti qui di seguito denominato “pacchetto clienti” ed allegato alla presente scrittura privata (All.2);
- è interesse dell’associante associare l’associato in partecipazione agli utili della propria impresa verso apporto, da parte dell'associato, del diritto di proprietà dei beni mobili di cui all'all. 1 nonché del diritto di utilizzare, senza alcun limite di tempo, l'elenco dei clienti indicati nel “pacchetto clienti” di cui all'all. 2;
- l’associato intende associarsi in partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante.
- sono intercorsi accordi tra le parti per addivenire alla costituzione di una associazione in partecipazione con la quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della propria impresa nella misura del 15 % (quindicipercento) e l’associato si impegna e si obbliga a conferire l’apporto di beni mobili nonché del “pacchetto clienti” di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e 2 della presente scrittura privata.
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
L' associazione in partecipazione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni:
Art.1 Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 - APPORTO DELL’ASSOCIATO
L’associato si impegna e si obbliga a conferire all’associante, a titolo di apporto, la proprietà dei beni mobili di cui in premessa nonché la disponibilità del “pacchetto clienti” entro e non oltre la data del …........... Entro e non oltre la suddetta data il trasferimento di proprietà verrà formalizzato con la consegna materiale dei suddetti beni nonché dell'elenco “pacchetto clienti”. (NDR Nel caso possiamo prevedere la consegna contestuale al momento della sottoscrizione della scrittura privata)
L’associante dichiara di aver visionato i beni mobili nonché il “pacchetto clienti” e di ritenerli pienamente idonei all’uso cui intende destinarli.
ART. 3 - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
L’associante parteciperà agli utili dell'impresa___________________, con l'esplicita esclusione della partecipazione alle perdite. (Le parti potranno convenire che in alternativa al criterio sopra indicato, all’associato spetti una percentuale del … sui ricavi/corrispettivi conseguiti dalla ditta associante).
Le somme da corrispondere a titolo di utili verranno versate annualmente entro il termine di trenta giorni dall' assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. In caso di ritardo nel versamento saranno dovuti interessi nella misura convenzionale del . . . .% con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio e senza necessità di ulteriore messa in mora.
ART. 4 - GARANZIE DELL’ASSOCIATO
L’associato garantisce che i beni mobili oggetto di trasferimento sono di esclusiva proprietà della........................L’associato dichiara espressamente di prestare tutte le garanzie previste dal codice civile in materia di compravendita di beni mobili.
ART. 5 - DURATA
Il presente contratto decorre dal …......................... ed è a tempo indeterminato.
ART. 6 - RENDICONTO E DIRITTO DI CONTROLLO
Ai sensi dell'art. 2552, II comma del Codice Civile, l’associante ha l’obbligo di rendere annualmente il rendiconto all’associato dell’attività dell’impresa.
Il primo rendiconto verrà reso dall’associante in relazione alla gestione dell’impresa dalla data di decorrenza del contratto sino alla data di scadenza dell’esercizio in corso. Successivamente l’associante presenterà all’associato quale rendiconto il bilancio annuale di esercizio.
ART. 7 - DIVIETO DI SUCCESSIVE ASSOCIAZIONI
È fatto assoluto divieto all’associante di stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione con altri soggetti anche nel caso in cui le nuove associazioni non vengano a ledere la quota di partecipazione dell’associato agli utili.
ART. 8 - RECESSO
In considerazione della durata a tempo indeterminato del presente rapporto, prevista all’articolo 5, a decorrere dalla scadenza del..............anno contrattuale e, pertanto, a far data dal................ è riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto con un periodo di preavviso di mesi sei. In tal caso le parti espressamente concordano che non vi sarà alcuna restituzione dei beni mobili o del “pacchetto clienti” nonché di somme percepite a titolo di partecipazione agli utili oggetto della presente scrittura privata.
In caso di recesso prima della scadenza dei..........anni, vale a dire prima della data del............le parti si impegnano a restituire quanto ricevuto nella seguente misura:
- in caso di recesso da parte dell'associante, questo dovrà restituire i beni mobili all'associato nonché una quota pari al.........% del valore del “pacchetto clienti” determinato secondo il criterio di cui all'art.11. Resta inteso che il “pacchetto clienti” rimarrà nella totale disponibilità dell'associante, considerandosi questo definitivamente acquisito. L'associante non ha diritto alla restituzione di alcuna somma a titolo di utili di impresa.
- In caso di recesso da parte dell'associato, questo dovrà restituire una quota pari al.........% degli utili sino a quel momento conseguiti. L'associato non ha diritto ad alcuna restituzione dell'apporto.
ART. 9 - INADEMPIMENTO
L'inadempimento ad una sola delle clausole previste nel presente contratto ed a quelle contemplate dal Codice Civile, espressamente incluso l'art. 2550 Codice Civile e art.7 della presente scrittura privata, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento del danno subito.
ART. 10 - MORTE DI UNO DEI CONTRAENTI
La morte di uno dei contraenti è in ogni caso causa di cessazione del contratto.
ART. 11 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’APPORTO
Le parti convengono che, in un momento precedente alla costituzione dell'associazione, per la determinazione del valore dell’apporto, anche ai fini di una eventuale restituzione a seguito di recesso anticipato di cui all'art. 8, II comma, verrà incaricato un professionista del luogo, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del luogo.
Il professionista incaricato dovrà redigere perizia scritta e tale perizia dovrà essere autenticata ed asseverata.
È data facoltà a entrambe le parti di avvalersi della consulenza di professionisti di fiducia che affianchino nelle operazioni di stima quello scelto di comune accordo.
Nel caso in cui le parti non abbiano proceduto alla nomina del professionista di fiducia e le risultanze della perizia appaiano evidentemente inique è espressamente riconosciuta la facoltà da esercitarsi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua comunicazione di sottoporre la perizia all’esame di altro consulente, avvertendo l’altra parte entro il medesimo termine dell’avvio di tale procedura. L’altra parte potrà procedere alla nomina di un proprio consulente. L’operazione di riesame non potrà avere durata superiore a quarantacinque giorni e qualora risulti che il valore del bene come determinato in tale sede è superiore o inferiore di un decimo rispetto al valore indicato nella prima perizia sarà necessario procedere alla nomina di un nuovo perito che svolgerà il proprio incarico con assistenza dei periti di parte. Il risultato di tale seconda perizia sarà vincolante per le parti.
ART. 12 – L’associato non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo, essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell’associato stesso.
ART. 13 Eventuali regolamentazioni o precisazioni interpretative, atte a chiarire nel dettaglio i doveri ed i diritti delle parti, nell’ambito del presente contratto, verranno sottoscritti e conservati dalle parti. Diversamente si farà riferimento al presente atto e alle norme delle leggi vigenti che regolano la materia.
ART. 14 Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto il mancato rispetto anche di una sola di esse produrrà, ipso iure, la risoluzione del contratto.
ART. 15 Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’associante
Luogo e data
L’associante L’associato

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI

Pubblico qui di seguito un modello di associazione in partecipazione con apporto di capitali

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge:

tra

_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _________________n.___________, partita I.V.A._________________, nella persona del suo Amministratore Delegato/Presidente e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;

e

il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;

Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”

PREMESSO CHE

- L’ASSOCIANTE svolge l’attività di………………………;

- che l’ASSOCIANTE, ritenendo necessario ampliare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari, ha invitato l’ASSOCIATO a finanziare, nella misura che verrà appresso indicata, la suddetta azienda;

- che l’ASSOCIATO dichiara di voler accettare

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Tra la …………………………, come sopra rappresentata, ed il sig. <...> viene costituita una «associazione in partecipazione» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.

Art. 2 - L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa - nulla escluso - dell'attività commerciale indicata in premessa.

Art. 3 - L'associato apporterà nell'azienda, in contanti, ed alla firma del presente contratto, la somma di euro <...>.

Art. 4 - L'associato, a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.

Art. 5 - Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti fra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:

- associante (sig. <...>) <...> %

- associato (sig. <...>) <...> %

in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.

Art. 6 - Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.

Art. 7 - Entro il <...> di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Nello stesso termine egli è tenuto a rifondere le eventuali perdite.

Art. 8 - Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà con la conseguente cessazione dell'attività, di cui all'art. 2, da parte dell'associante. L'inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art. 2550, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all'associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno <...> mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Di comune accordo verrà stabilito il termine entro il quale l'associante dovrà restituire il capitale prestato dall'associato ma in ogni caso entro e non oltre il termine di <...> anni. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dall'attività da parte e per volontà dell'associante, spetta all'associato il diritto di opzione. (Il medesimo diritto permane, in caso di morte, di fronte agli eredi dell'associante).

Art. 9 - Trattandosi di associazione in partecipazione, ove l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da capitale, il presente contratto - ai fini delle imposte sul reddito - s'inquadra nella normativa di cui alla lett. e), 1° comma, art. 41 del D.P.R. 917/1986.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme sia civili sia fiscali.

<...> li <...>

<...>

<...>

giovedì 21 luglio 2011

RICORSI CONTRO MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Si offre consulenza in materia di ricorsi contro sanzioni per violazioni al codice della strada. La prima fase consiste nella verifica in merito all'opportunità o meno di procedere al ricorso. La consulenza in questa fase è gratuita.


lunedì 21 marzo 2011

IN MATERIA DI REGIME DEI MINIMI

DEDUCIBILITA' ASSICURAZIONE PROFESSIONALE E SPESE
In materia di regime dei minimi è deducibile, se pagato nel periodo d'imposta, il costo per assicurazione professionale. Le spese inerenti, considerate promiscue dal TUIR sono deducibili nella misura del 50% del costo, così come le spese di viaggio e quelle per corsi professionali.

COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO PRECEDENTE
Non può rientrare nei regimi dei minimi colui che, nell'anno solare precedente, ha percepito compensi superiori a 30 mila euro.

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Da oggi prende il via la conciliazione obbligatoria per le locazioni, le successioni o i contratti bancari, finanziari e assicurativi.
Da oggi la domanda di mediazione può essere inviata da chiunque a uno degi organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale una controversia civile o commerciale.
Per l'elenco degli enti accreditati potete visitare il sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.

giovedì 17 febbraio 2011

In materia di Consorzi - regime di esenzione

IVA – Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da
consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci –
Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972
L’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci di consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
A tal proposito e se di vostro interesse vi invito a leggere i chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/documenti.shtml
oppure cliccando direttamente sul titolo del post

mercoledì 16 febbraio 2011

Qualche riflessione

Da Aristotele a William James si è sempre sostenuto che lo scopo della nostra esistenza è cercare la felicità. Tale stato è raggiungibile compiendo passi concreti. Uno di questi passi è dire di no a quello che ci può dare un'immediato appagamento, un semplice piacere. E spesso dire no a un piacere è uno sforzo, ma solo così possiamo raggiungere la felicità. Non abbiamo bisogno di più soldi, successo fama o un compagno o una compagna migliore. La nostra mente è l'unico strumento indispensabile e che possiamo utilizzare in qualsiasi momento della nostra vita. L'unico strumento che ci può condurre alla vera felicità.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

Pubblico qui sotto un modello di "NON DISCLOSURE AGREEMENT". Il modello può essere utilizzato adeguandolo al caso concreto.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

THIS AGREEMENT (hereinafter the "Agreement") is made on_________, 20....., in………………………….

BETWEEN

………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....

and

………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....


................. and ................. hereinafter, jointly or individually, sometimes also referred to as “Parties” or “Party”.

WHEREAS

A. …………… and ……………… intend to disclose to each other proprietary and confidential information in connection with ………………………………(hereinafter called the “Purpose”).

B. The Parties wish to protect such proprietary and confidential information in accordance with the provisions set out below.

Now, therefore the Parties agree as follows:

1 In this Agreement:

1.1 "Confidential Information" means in relation to the Purpose, any technical, financial or commercial information including (without limitation) specifications, drawings, designs, samples, models, equipment, computer software (including source code, executable code, database, data and related documentations), know how, experimental and test data, production files, technical reports, pictorial reproductions, trade secrets data, algorithms, flow charts, processes, sales, contractual and marketing data originally disclosed by one Party ("the Disclosing Party") to the other Party ("the Receiving Party") under this Agreement which is in written, other visual or machine readable form and clearly marked or designated by the Disclosing Party as proprietary or confidential (or is communicated orally on a basis of confidentiality and subsequently presented in written, visual or machine readable form to the Receiving Party within thirty (30) days of such communication). All the protections and restrictions in this Agreement relating to the use and disclosure of Confidential Information shall also apply during such thirty (30) day period.

1.2 Confidential Information also includes any information which can be obtained by examination, testing or analysis of any hardware or material substance or any component part of such hardware or material substance provided by the Disclosing Party even though the requirements in Clause 1.1 for marking and designation have not been fulfilled.

1.3 Confidential Information does not include any information which:

a) is in or which comes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this Agreement by any person to whom a disclosure of Confidential Information is made as permitted under this Agreement or of any other duty of confidentiality relating to the Confidential Information of which the Receiving Party has knowledge; or

b) was lawfully obtained by the Receiving Party from a third party with full rights of disclosure and/or without restrictions or breach of this Agreement; or

(c) the Receiving Party can show was already in its unrestricted possession at the date of receipt of the information under this Agreement; or

(d) the Receiving Party can show has been developed by it or for it at any time, independently of any Confidential Information; or

(e) is not properly designated or confirmed as proprietary or confidential (except for the provisions of Clause 1.2).

(f) is approved for the release or use in question by written authorisation of the other Party.

1.4 This Agreement shall remain in full force and effect for a period of three years from the Effective Date, whereupon it shall expire, provided however, that any causes of action accrued on or before such expiration shall survive until the expiration of the applicable statute of limitations.

Place and date


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