martedì 9 novembre 2010

REVOCA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Nel caso in cui venga revocata la sentenza di fallimento, si ha come conseguenza il ritorno in bonis del debitore. In particolare, la revoca del fallimento comporta il venir meno dell’intera procedura concordataria e il ripristino della stessa situazione che si aveva al momento della constatazione della ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento. Ci si chiede cosa succeda nell’ipotesi in cui il fallimento sia stato preceduto dal concordato preventivo e, cioè, se la revoca del fallimento importi la remissione in termini del debitore, così da consentirgli di modificare la proposta di concordato o di eliminare un motivo ostativo alla sua approvazione. Ai sensi dell’art. 21 della legge fallimentare, la revoca del fallimento consecutivo alla procedura concorsuale minore determina il ripristino di quest’ultima nello stato in cui ci si trovava all’atto della sua cessazione e non la sua cessazione. Si utilizzano, in proposito, gli stessi termini previsti nel caso in cui l’imprenditore dichiarato fallito sia stato ammesso all’amministrazione controllata. Si è così affermato un collegamento tra le procedure concorsuali, in particolare tra: amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento. Nel caso in cui venga ripristinata la situazione precedente facente capo all’amministrazione controllata o al concordato preventivo, si recuperano tutti gli atti compiuti in precedenza, purché posti in essere legittimamente.