mercoledì 7 settembre 2011

LA NUOVA IVA

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-07/giornata-prese-nuova-190245.shtml?uuid=AayqbP2D

SOCIETA' - DOVERE DI VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE - DELEGA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 4/11/2010, n.38991 ha stabilito che è intrasferibile mediante delega il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che grava sull’intero consiglio di amministrazione. La delega di funzioni è operante nel caso in cui si verifichino eventi lesivi frutto di occasionali disfunzioni. Non opera, invece, la delega qualora gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, ricorrendo, pertanto, la responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione sui quali incombe l’obbligo di vigilanza.

Anche in presenza di deleghe gestorie specifiche ad uno o più componenti il cda, gli altri componenti il cda rimangono pur sempre responsabili non sugli aspetti particolari della gestione ma sul generale andamento della stessa e sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza.

La delega, quindi, non ha efficacia esimente della responsabilità penale qualora siano accertate delle gravi e generalizzate carenze strutturali di salute e sicurezza sul lavoro non potendo limitare od escludere il principio sancito dall’art.2381 del CC, comma III per il quale il cda valuta il generale andamento della gestione.

Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/08/circolare-42e-05-agosto-2011.pdf?uuid=3003930c-c26a-11e0-a3ae-845e0a6806d6?uuid=Aape60uD

Guai a perseverare se l'azienda è decotta

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-27/guai-perseverare-azienda-decotta-081551.shtml?uuid=AafUVNzD

IVA AL 21%

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-06/liva-sale-prelievo-superricchi-230218.shtml?uuid=AanEWA2D

martedì 6 settembre 2011

La Snc con un solo socio diventa impresa individuale

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-01/solo-socio-diventa-impresa-074506.shtml?uuid=Aa6Cub0D

GARE D'APPALTO E CAUSE DI ESCLUSIONE

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2011/08/gara-d-appalto-e-cause-di-esclusione-.html

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


CODICE CIVILE

LIBRO V - DEL LAVORO

TITOLO VII - DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

2549. Nozione. — Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

2550. Pluralità di associazioni. — Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi. — I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

2552. Diritti dell’associante e dell’associato. — La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

2553. Divisione degli utili e delle perdite. — Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite. — Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI BENI

ubblico qui di seguito un modello particolare di associazione in partecipazione con apporto di beni

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI BENI
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________n.___________, partita I.V.A._____________________, nella persona del suo.........................................e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;
e
il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;
Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”
premesso che
- l’associante svolge attività di.....….........................,
- l’associato è proprietario dei beni mobili di cui all'elenco allegato alla presente scrittura privata (all.1);P
- l'associato detiene un elenco di potenziali clienti qui di seguito denominato “pacchetto clienti” ed allegato alla presente scrittura privata (All.2);
- è interesse dell’associante associare l’associato in partecipazione agli utili della propria impresa verso apporto, da parte dell'associato, del diritto di proprietà dei beni mobili di cui all'all. 1 nonché del diritto di utilizzare, senza alcun limite di tempo, l'elenco dei clienti indicati nel “pacchetto clienti” di cui all'all. 2;
- l’associato intende associarsi in partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante.
- sono intercorsi accordi tra le parti per addivenire alla costituzione di una associazione in partecipazione con la quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della propria impresa nella misura del 15 % (quindicipercento) e l’associato si impegna e si obbliga a conferire l’apporto di beni mobili nonché del “pacchetto clienti” di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e 2 della presente scrittura privata.
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
L' associazione in partecipazione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni:
Art.1 Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 - APPORTO DELL’ASSOCIATO
L’associato si impegna e si obbliga a conferire all’associante, a titolo di apporto, la proprietà dei beni mobili di cui in premessa nonché la disponibilità del “pacchetto clienti” entro e non oltre la data del …........... Entro e non oltre la suddetta data il trasferimento di proprietà verrà formalizzato con la consegna materiale dei suddetti beni nonché dell'elenco “pacchetto clienti”. (NDR Nel caso possiamo prevedere la consegna contestuale al momento della sottoscrizione della scrittura privata)
L’associante dichiara di aver visionato i beni mobili nonché il “pacchetto clienti” e di ritenerli pienamente idonei all’uso cui intende destinarli.
ART. 3 - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
L’associante parteciperà agli utili dell'impresa___________________, con l'esplicita esclusione della partecipazione alle perdite. (Le parti potranno convenire che in alternativa al criterio sopra indicato, all’associato spetti una percentuale del … sui ricavi/corrispettivi conseguiti dalla ditta associante).
Le somme da corrispondere a titolo di utili verranno versate annualmente entro il termine di trenta giorni dall' assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. In caso di ritardo nel versamento saranno dovuti interessi nella misura convenzionale del . . . .% con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio e senza necessità di ulteriore messa in mora.
ART. 4 - GARANZIE DELL’ASSOCIATO
L’associato garantisce che i beni mobili oggetto di trasferimento sono di esclusiva proprietà della........................L’associato dichiara espressamente di prestare tutte le garanzie previste dal codice civile in materia di compravendita di beni mobili.
ART. 5 - DURATA
Il presente contratto decorre dal …......................... ed è a tempo indeterminato.
ART. 6 - RENDICONTO E DIRITTO DI CONTROLLO
Ai sensi dell'art. 2552, II comma del Codice Civile, l’associante ha l’obbligo di rendere annualmente il rendiconto all’associato dell’attività dell’impresa.
Il primo rendiconto verrà reso dall’associante in relazione alla gestione dell’impresa dalla data di decorrenza del contratto sino alla data di scadenza dell’esercizio in corso. Successivamente l’associante presenterà all’associato quale rendiconto il bilancio annuale di esercizio.
ART. 7 - DIVIETO DI SUCCESSIVE ASSOCIAZIONI
È fatto assoluto divieto all’associante di stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione con altri soggetti anche nel caso in cui le nuove associazioni non vengano a ledere la quota di partecipazione dell’associato agli utili.
ART. 8 - RECESSO
In considerazione della durata a tempo indeterminato del presente rapporto, prevista all’articolo 5, a decorrere dalla scadenza del..............anno contrattuale e, pertanto, a far data dal................ è riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto con un periodo di preavviso di mesi sei. In tal caso le parti espressamente concordano che non vi sarà alcuna restituzione dei beni mobili o del “pacchetto clienti” nonché di somme percepite a titolo di partecipazione agli utili oggetto della presente scrittura privata.
In caso di recesso prima della scadenza dei..........anni, vale a dire prima della data del............le parti si impegnano a restituire quanto ricevuto nella seguente misura:
- in caso di recesso da parte dell'associante, questo dovrà restituire i beni mobili all'associato nonché una quota pari al.........% del valore del “pacchetto clienti” determinato secondo il criterio di cui all'art.11. Resta inteso che il “pacchetto clienti” rimarrà nella totale disponibilità dell'associante, considerandosi questo definitivamente acquisito. L'associante non ha diritto alla restituzione di alcuna somma a titolo di utili di impresa.
- In caso di recesso da parte dell'associato, questo dovrà restituire una quota pari al.........% degli utili sino a quel momento conseguiti. L'associato non ha diritto ad alcuna restituzione dell'apporto.
ART. 9 - INADEMPIMENTO
L'inadempimento ad una sola delle clausole previste nel presente contratto ed a quelle contemplate dal Codice Civile, espressamente incluso l'art. 2550 Codice Civile e art.7 della presente scrittura privata, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento del danno subito.
ART. 10 - MORTE DI UNO DEI CONTRAENTI
La morte di uno dei contraenti è in ogni caso causa di cessazione del contratto.
ART. 11 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’APPORTO
Le parti convengono che, in un momento precedente alla costituzione dell'associazione, per la determinazione del valore dell’apporto, anche ai fini di una eventuale restituzione a seguito di recesso anticipato di cui all'art. 8, II comma, verrà incaricato un professionista del luogo, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del luogo.
Il professionista incaricato dovrà redigere perizia scritta e tale perizia dovrà essere autenticata ed asseverata.
È data facoltà a entrambe le parti di avvalersi della consulenza di professionisti di fiducia che affianchino nelle operazioni di stima quello scelto di comune accordo.
Nel caso in cui le parti non abbiano proceduto alla nomina del professionista di fiducia e le risultanze della perizia appaiano evidentemente inique è espressamente riconosciuta la facoltà da esercitarsi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua comunicazione di sottoporre la perizia all’esame di altro consulente, avvertendo l’altra parte entro il medesimo termine dell’avvio di tale procedura. L’altra parte potrà procedere alla nomina di un proprio consulente. L’operazione di riesame non potrà avere durata superiore a quarantacinque giorni e qualora risulti che il valore del bene come determinato in tale sede è superiore o inferiore di un decimo rispetto al valore indicato nella prima perizia sarà necessario procedere alla nomina di un nuovo perito che svolgerà il proprio incarico con assistenza dei periti di parte. Il risultato di tale seconda perizia sarà vincolante per le parti.
ART. 12 – L’associato non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo, essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell’associato stesso.
ART. 13 Eventuali regolamentazioni o precisazioni interpretative, atte a chiarire nel dettaglio i doveri ed i diritti delle parti, nell’ambito del presente contratto, verranno sottoscritti e conservati dalle parti. Diversamente si farà riferimento al presente atto e alle norme delle leggi vigenti che regolano la materia.
ART. 14 Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto il mancato rispetto anche di una sola di esse produrrà, ipso iure, la risoluzione del contratto.
ART. 15 Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’associante
Luogo e data
L’associante L’associato

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI

Pubblico qui di seguito un modello di associazione in partecipazione con apporto di capitali

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge:

tra

_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _________________n.___________, partita I.V.A._________________, nella persona del suo Amministratore Delegato/Presidente e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;

e

il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;

Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”

PREMESSO CHE

- L’ASSOCIANTE svolge l’attività di………………………;

- che l’ASSOCIANTE, ritenendo necessario ampliare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari, ha invitato l’ASSOCIATO a finanziare, nella misura che verrà appresso indicata, la suddetta azienda;

- che l’ASSOCIATO dichiara di voler accettare

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Tra la …………………………, come sopra rappresentata, ed il sig. <...> viene costituita una «associazione in partecipazione» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.

Art. 2 - L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa - nulla escluso - dell'attività commerciale indicata in premessa.

Art. 3 - L'associato apporterà nell'azienda, in contanti, ed alla firma del presente contratto, la somma di euro <...>.

Art. 4 - L'associato, a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.

Art. 5 - Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti fra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:

- associante (sig. <...>) <...> %

- associato (sig. <...>) <...> %

in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.

Art. 6 - Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.

Art. 7 - Entro il <...> di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Nello stesso termine egli è tenuto a rifondere le eventuali perdite.

Art. 8 - Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà con la conseguente cessazione dell'attività, di cui all'art. 2, da parte dell'associante. L'inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art. 2550, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all'associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno <...> mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Di comune accordo verrà stabilito il termine entro il quale l'associante dovrà restituire il capitale prestato dall'associato ma in ogni caso entro e non oltre il termine di <...> anni. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dall'attività da parte e per volontà dell'associante, spetta all'associato il diritto di opzione. (Il medesimo diritto permane, in caso di morte, di fronte agli eredi dell'associante).

Art. 9 - Trattandosi di associazione in partecipazione, ove l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da capitale, il presente contratto - ai fini delle imposte sul reddito - s'inquadra nella normativa di cui alla lett. e), 1° comma, art. 41 del D.P.R. 917/1986.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme sia civili sia fiscali.

<...> li <...>

<...>

<...>