giovedì 15 settembre 2011
mercoledì 7 settembre 2011
SOCIETA' - DOVERE DI VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE - DELEGA
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 4/11/2010, n.38991 ha stabilito che è intrasferibile mediante delega il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che grava sull’intero consiglio di amministrazione. La delega di funzioni è operante nel caso in cui si verifichino eventi lesivi frutto di occasionali disfunzioni. Non opera, invece, la delega qualora gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, ricorrendo, pertanto, la responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione sui quali incombe l’obbligo di vigilanza.
Anche in presenza di deleghe gestorie specifiche ad uno o più componenti il cda, gli altri componenti il cda rimangono pur sempre responsabili non sugli aspetti particolari della gestione ma sul generale andamento della stessa e sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza.
La delega, quindi, non ha efficacia esimente della responsabilità penale qualora siano accertate delle gravi e generalizzate carenze strutturali di salute e sicurezza sul lavoro non potendo limitare od escludere il principio sancito dall’art.2381 del CC, comma III per il quale il cda valuta il generale andamento della gestione.
martedì 6 settembre 2011
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CODICE CIVILE
LIBRO V - DEL LAVORO
TITOLO VII - DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
2549. Nozione. — Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI BENI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI
Pubblico qui di seguito un modello di associazione in partecipazione con apporto di capitali
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge:
tra
_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _________________n.___________, partita I.V.A._________________, nella persona del suo Amministratore Delegato/Presidente e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;
e
il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;
Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”
PREMESSO CHE
- L’ASSOCIANTE svolge l’attività di………………………;
- che l’ASSOCIANTE, ritenendo necessario ampliare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari, ha invitato l’ASSOCIATO a finanziare, nella misura che verrà appresso indicata, la suddetta azienda;
- che l’ASSOCIATO dichiara di voler accettare
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Tra la …………………………, come sopra rappresentata, ed il sig. <...> viene costituita una «associazione in partecipazione» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.
Art. 2 - L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa - nulla escluso - dell'attività commerciale indicata in premessa.
Art. 3 - L'associato apporterà nell'azienda, in contanti, ed alla firma del presente contratto, la somma di euro <...>.
Art. 4 - L'associato, a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.
Art. 5 - Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti fra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:
- associante (sig. <...>) <...> %
- associato (sig. <...>) <...> %
in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.
Art. 6 - Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.
Art. 7 - Entro il <...> di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Nello stesso termine egli è tenuto a rifondere le eventuali perdite.
Art. 8 - Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà con la conseguente cessazione dell'attività, di cui all'art. 2, da parte dell'associante. L'inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art. 2550, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all'associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno <...> mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Di comune accordo verrà stabilito il termine entro il quale l'associante dovrà restituire il capitale prestato dall'associato ma in ogni caso entro e non oltre il termine di <...> anni. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dall'attività da parte e per volontà dell'associante, spetta all'associato il diritto di opzione. (Il medesimo diritto permane, in caso di morte, di fronte agli eredi dell'associante).
Art. 9 - Trattandosi di associazione in partecipazione, ove l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da capitale, il presente contratto - ai fini delle imposte sul reddito - s'inquadra nella normativa di cui alla lett. e), 1° comma, art. 41 del D.P.R. 917/1986.
Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme sia civili sia fiscali.
<...> li <...>
<...>
<...>