martedì 6 settembre 2011

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI BENI

ubblico qui di seguito un modello particolare di associazione in partecipazione con apporto di beni

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI BENI
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________n.___________, partita I.V.A._____________________, nella persona del suo.........................................e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;
e
il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;
Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”
premesso che
- l’associante svolge attività di.....….........................,
- l’associato è proprietario dei beni mobili di cui all'elenco allegato alla presente scrittura privata (all.1);P
- l'associato detiene un elenco di potenziali clienti qui di seguito denominato “pacchetto clienti” ed allegato alla presente scrittura privata (All.2);
- è interesse dell’associante associare l’associato in partecipazione agli utili della propria impresa verso apporto, da parte dell'associato, del diritto di proprietà dei beni mobili di cui all'all. 1 nonché del diritto di utilizzare, senza alcun limite di tempo, l'elenco dei clienti indicati nel “pacchetto clienti” di cui all'all. 2;
- l’associato intende associarsi in partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante.
- sono intercorsi accordi tra le parti per addivenire alla costituzione di una associazione in partecipazione con la quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della propria impresa nella misura del 15 % (quindicipercento) e l’associato si impegna e si obbliga a conferire l’apporto di beni mobili nonché del “pacchetto clienti” di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e 2 della presente scrittura privata.
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
L' associazione in partecipazione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni:
Art.1 Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 - APPORTO DELL’ASSOCIATO
L’associato si impegna e si obbliga a conferire all’associante, a titolo di apporto, la proprietà dei beni mobili di cui in premessa nonché la disponibilità del “pacchetto clienti” entro e non oltre la data del …........... Entro e non oltre la suddetta data il trasferimento di proprietà verrà formalizzato con la consegna materiale dei suddetti beni nonché dell'elenco “pacchetto clienti”. (NDR Nel caso possiamo prevedere la consegna contestuale al momento della sottoscrizione della scrittura privata)
L’associante dichiara di aver visionato i beni mobili nonché il “pacchetto clienti” e di ritenerli pienamente idonei all’uso cui intende destinarli.
ART. 3 - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
L’associante parteciperà agli utili dell'impresa___________________, con l'esplicita esclusione della partecipazione alle perdite. (Le parti potranno convenire che in alternativa al criterio sopra indicato, all’associato spetti una percentuale del … sui ricavi/corrispettivi conseguiti dalla ditta associante).
Le somme da corrispondere a titolo di utili verranno versate annualmente entro il termine di trenta giorni dall' assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. In caso di ritardo nel versamento saranno dovuti interessi nella misura convenzionale del . . . .% con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio e senza necessità di ulteriore messa in mora.
ART. 4 - GARANZIE DELL’ASSOCIATO
L’associato garantisce che i beni mobili oggetto di trasferimento sono di esclusiva proprietà della........................L’associato dichiara espressamente di prestare tutte le garanzie previste dal codice civile in materia di compravendita di beni mobili.
ART. 5 - DURATA
Il presente contratto decorre dal …......................... ed è a tempo indeterminato.
ART. 6 - RENDICONTO E DIRITTO DI CONTROLLO
Ai sensi dell'art. 2552, II comma del Codice Civile, l’associante ha l’obbligo di rendere annualmente il rendiconto all’associato dell’attività dell’impresa.
Il primo rendiconto verrà reso dall’associante in relazione alla gestione dell’impresa dalla data di decorrenza del contratto sino alla data di scadenza dell’esercizio in corso. Successivamente l’associante presenterà all’associato quale rendiconto il bilancio annuale di esercizio.
ART. 7 - DIVIETO DI SUCCESSIVE ASSOCIAZIONI
È fatto assoluto divieto all’associante di stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione con altri soggetti anche nel caso in cui le nuove associazioni non vengano a ledere la quota di partecipazione dell’associato agli utili.
ART. 8 - RECESSO
In considerazione della durata a tempo indeterminato del presente rapporto, prevista all’articolo 5, a decorrere dalla scadenza del..............anno contrattuale e, pertanto, a far data dal................ è riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto con un periodo di preavviso di mesi sei. In tal caso le parti espressamente concordano che non vi sarà alcuna restituzione dei beni mobili o del “pacchetto clienti” nonché di somme percepite a titolo di partecipazione agli utili oggetto della presente scrittura privata.
In caso di recesso prima della scadenza dei..........anni, vale a dire prima della data del............le parti si impegnano a restituire quanto ricevuto nella seguente misura:
- in caso di recesso da parte dell'associante, questo dovrà restituire i beni mobili all'associato nonché una quota pari al.........% del valore del “pacchetto clienti” determinato secondo il criterio di cui all'art.11. Resta inteso che il “pacchetto clienti” rimarrà nella totale disponibilità dell'associante, considerandosi questo definitivamente acquisito. L'associante non ha diritto alla restituzione di alcuna somma a titolo di utili di impresa.
- In caso di recesso da parte dell'associato, questo dovrà restituire una quota pari al.........% degli utili sino a quel momento conseguiti. L'associato non ha diritto ad alcuna restituzione dell'apporto.
ART. 9 - INADEMPIMENTO
L'inadempimento ad una sola delle clausole previste nel presente contratto ed a quelle contemplate dal Codice Civile, espressamente incluso l'art. 2550 Codice Civile e art.7 della presente scrittura privata, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento del danno subito.
ART. 10 - MORTE DI UNO DEI CONTRAENTI
La morte di uno dei contraenti è in ogni caso causa di cessazione del contratto.
ART. 11 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’APPORTO
Le parti convengono che, in un momento precedente alla costituzione dell'associazione, per la determinazione del valore dell’apporto, anche ai fini di una eventuale restituzione a seguito di recesso anticipato di cui all'art. 8, II comma, verrà incaricato un professionista del luogo, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del luogo.
Il professionista incaricato dovrà redigere perizia scritta e tale perizia dovrà essere autenticata ed asseverata.
È data facoltà a entrambe le parti di avvalersi della consulenza di professionisti di fiducia che affianchino nelle operazioni di stima quello scelto di comune accordo.
Nel caso in cui le parti non abbiano proceduto alla nomina del professionista di fiducia e le risultanze della perizia appaiano evidentemente inique è espressamente riconosciuta la facoltà da esercitarsi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua comunicazione di sottoporre la perizia all’esame di altro consulente, avvertendo l’altra parte entro il medesimo termine dell’avvio di tale procedura. L’altra parte potrà procedere alla nomina di un proprio consulente. L’operazione di riesame non potrà avere durata superiore a quarantacinque giorni e qualora risulti che il valore del bene come determinato in tale sede è superiore o inferiore di un decimo rispetto al valore indicato nella prima perizia sarà necessario procedere alla nomina di un nuovo perito che svolgerà il proprio incarico con assistenza dei periti di parte. Il risultato di tale seconda perizia sarà vincolante per le parti.
ART. 12 – L’associato non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo, essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell’associato stesso.
ART. 13 Eventuali regolamentazioni o precisazioni interpretative, atte a chiarire nel dettaglio i doveri ed i diritti delle parti, nell’ambito del presente contratto, verranno sottoscritti e conservati dalle parti. Diversamente si farà riferimento al presente atto e alle norme delle leggi vigenti che regolano la materia.
ART. 14 Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto il mancato rispetto anche di una sola di esse produrrà, ipso iure, la risoluzione del contratto.
ART. 15 Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’associante
Luogo e data
L’associante L’associato

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