martedì 6 settembre 2011

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI

Pubblico qui di seguito un modello di associazione in partecipazione con apporto di capitali

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge:

tra

_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _________________n.___________, partita I.V.A._________________, nella persona del suo Amministratore Delegato/Presidente e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;

e

il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;

Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”

PREMESSO CHE

- L’ASSOCIANTE svolge l’attività di………………………;

- che l’ASSOCIANTE, ritenendo necessario ampliare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari, ha invitato l’ASSOCIATO a finanziare, nella misura che verrà appresso indicata, la suddetta azienda;

- che l’ASSOCIATO dichiara di voler accettare

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Tra la …………………………, come sopra rappresentata, ed il sig. <...> viene costituita una «associazione in partecipazione» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.

Art. 2 - L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa - nulla escluso - dell'attività commerciale indicata in premessa.

Art. 3 - L'associato apporterà nell'azienda, in contanti, ed alla firma del presente contratto, la somma di euro <...>.

Art. 4 - L'associato, a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.

Art. 5 - Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti fra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:

- associante (sig. <...>) <...> %

- associato (sig. <...>) <...> %

in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.

Art. 6 - Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.

Art. 7 - Entro il <...> di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Nello stesso termine egli è tenuto a rifondere le eventuali perdite.

Art. 8 - Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà con la conseguente cessazione dell'attività, di cui all'art. 2, da parte dell'associante. L'inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art. 2550, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all'associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno <...> mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Di comune accordo verrà stabilito il termine entro il quale l'associante dovrà restituire il capitale prestato dall'associato ma in ogni caso entro e non oltre il termine di <...> anni. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dall'attività da parte e per volontà dell'associante, spetta all'associato il diritto di opzione. (Il medesimo diritto permane, in caso di morte, di fronte agli eredi dell'associante).

Art. 9 - Trattandosi di associazione in partecipazione, ove l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da capitale, il presente contratto - ai fini delle imposte sul reddito - s'inquadra nella normativa di cui alla lett. e), 1° comma, art. 41 del D.P.R. 917/1986.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme sia civili sia fiscali.

<...> li <...>

<...>

<...>

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