martedì 9 novembre 2010

REVOCA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Nel caso in cui venga revocata la sentenza di fallimento, si ha come conseguenza il ritorno in bonis del debitore. In particolare, la revoca del fallimento comporta il venir meno dell’intera procedura concordataria e il ripristino della stessa situazione che si aveva al momento della constatazione della ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento. Ci si chiede cosa succeda nell’ipotesi in cui il fallimento sia stato preceduto dal concordato preventivo e, cioè, se la revoca del fallimento importi la remissione in termini del debitore, così da consentirgli di modificare la proposta di concordato o di eliminare un motivo ostativo alla sua approvazione. Ai sensi dell’art. 21 della legge fallimentare, la revoca del fallimento consecutivo alla procedura concorsuale minore determina il ripristino di quest’ultima nello stato in cui ci si trovava all’atto della sua cessazione e non la sua cessazione. Si utilizzano, in proposito, gli stessi termini previsti nel caso in cui l’imprenditore dichiarato fallito sia stato ammesso all’amministrazione controllata. Si è così affermato un collegamento tra le procedure concorsuali, in particolare tra: amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento. Nel caso in cui venga ripristinata la situazione precedente facente capo all’amministrazione controllata o al concordato preventivo, si recuperano tutti gli atti compiuti in precedenza, purché posti in essere legittimamente.

giovedì 8 aprile 2010

No!!! Non mi basta DM come firma. Non mi suggerisce nulla.....vedi di aggiungere qualche vocale e consonante o dirmi il tuo nome e cognome così posso capire chi sei.
Per quanto riguarda la lettera che avete spedito al Comune si può inviare una raccomandata con la quale si chiede una copia del documento o, nel caso, fare una richiesta di accesso agli atti in base alla legge 241/90...cosa un pò più complicata e da verificare.
Comunque, sempre che abbia ben compreso la vicenda e a tal riguardo ti chiedo di che camino si tratta: è un camino in cemento tipo barbecue?
Se così fosse e tralasciando, al momento, il discorso dell'abusivismo edilizio, per quanto riguarda la costruzione, due sono i profili giuridici: principio di accessione (a tuo favore) e usucapione del terreno su cui poggia il camino (questo a tuo sfavore).
Per il principio dell'accessione, qualora siano fatte opere da un terzo con materiali propri su terreno di altri, il proprietario del terreno può, a sua scelta, ritenere le opere, pagando il prezzo per la costruzione ovvero l'aumento di valore recato al fondo, oppure può obbligare colui che le ha fatte a rimuovere le opere. La rimozione, però, deve essere domandata entro sei mesi dal giorno in cui sei venuta a conoscenza della costruzione. Pertanto, nel tuo caso, non puoi più chiedere la rimozione. Saresti obbligata a ritenerti il camino.
Per quanto riguarda, invece, l'usucapione, in base alla quale la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni, la tua vicina, se dimostra di aver esercitato continuativamente per 20 anni, appunto, il diritto di utilizzare il terreno su cui ha costruito il camino, la proprietà del detto terreno diverrebbe sua (non di tutto il terreno ma di quello sul quale c'è il camino). Con conseguente acquisto del diritto di passaggio per accedere al camino.
Ora quale dei due principi prevalga questo non mi è dato sapere se non dopo aver effettuato una ricerca sulla giurisprudenza in merito che, al momento, non posso effettuare per ragioni di tempo. Tuttavia, per anticipare la tua vicina prima che possa richiedere l’usucapione di quella piccola parte del terreno, si potrebbe formalmente rivendicare l’acquisizione del camino secondo il principio dell’accessione.
Altro discorso è l’abusivismo edilizio che, al di là della lettera che avete fatto, qualora, successivamente non sia stata notificata altra comunicazione, potrebbe essere sanato mediante un accertamento di conformità.

Saluti
Dimmi chi sei.

mercoledì 7 aprile 2010

RISPOSTA A QUESITO DA PARTE DI ANONIMO IN DATA 7 APRILE 2010

Caro anonimo,
innanzitutto mi piacerebbe conoscere il tuo nome e vorrei ringraziarti per avermi dato fiducia nel richiedere un consiglio. Esaminerò al più presto il tuo problema e sarò lieto di darti una risposta. MA avrei alcune domande da porti. Mi sembra di capire che trattasi di due case confinanti di cui una è, ovviamente, di tua proprietà. Il camino è all'esterno della casa? E' in giardino? Perchè altrimenti non riesco a capire come possa il camino poggiare sulla proprietà dei vicini ma essere stato costruito sulla tua. Spiegati meglio.
Cosa vuole dire che nessuno cerca la copia della denuncia? Il Comune oppure i tuoi familiari? Dovresti poter rintracciare una copia della denuncia inviata al Comune, possibilmente con la ricevuta di ritorno della raccomandata.
Devi verificare, inoltre, se l'abuso edilizio non sia stato sanato, anche se ritengo che, essendo il camino sulla tua proprietà, sia difficile sanare una tale situazione giuridica senza l'intervento del proprietario dell'immobile, che, in questo caso sei tu.
Attendo chiarimenti.
ciao
FB