venerdì 26 giugno 2009

CONTRATTO DI DISTACCO

Il D.Lgs. n.286 del 10/09/2003, al suo art.30, ha riformato, come è noto, il mercato del lavoro, ampliando, tra l’altro, le tipologie dei rapporti di lavoro utilizzabili dalle imprese.
In particolare è stato disciplinato il cosiddetto “distacco” superando, così, le condizioni di incertezza, per imprenditori e lavoratori, derivanti dalla mancata tipizzazione di questo istituto, sorto nel passato, solo a seguito di interpretazioni giurisprudenziali/dottrinarie
In quest’ottica il D.Lgs. n.276 ha individuato la definizione di distacco stabilendo che esso ricorre quando:

- un datore di lavoro, valendosi del proprio potere direttivo e in funzione del soddisfacimento di un suo interesse,
- pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa
- restando responsabile del trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori distaccati.

Viene così legittimato un istituto la cui applicazione era già diffusa nell’ambito dei gruppi di impresa. La successiva circolare n.3/2004 del 15 gennaio 2004 del Ministero dei Lavori e delle Politiche sociali focalizza le caratteristiche di questo istituto nella:
a) temporaneità del distacco,
b) l’interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dall’entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Quanto al profilo dell’interesse l’art.30 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui.
La sussistenza di tale interesse deve, inoltre, protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

Gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato permangono in capo al datore distaccante, ma è lecito il patto con il quale il datore distaccatario si obbliga a rimborsare a quello distaccante l’importo degli oneri suddetti e al riguardo il Ministero ha precisato che non è lecito il patto che preveda che il rimborso superi quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore distaccante: in questo caso è riscontrabile un fine di luco in capo al distaccante con la conseguente configurabilità di una somministrazione irregolare che comporta, oltre l’ammenda progressiva di 50€, il diritto del lavoratore interessato di chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ha autorizzato la prestazione.

martedì 23 giugno 2009

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il contratto di Associazione in partecipazione è lo strumento spesso utilizzato da aziende e professionisti al fine di gestire affari specifici per un periodo temporale determinato.
Esso, infatti, attua una forma di collaborazione economica e finanziaria fra diverse parti, con lo scopo di ripartire gli utili, limitando, però, il rischio imprenditoriale. L’associato in partecipazione è un finanziatore esterno dell’impresa, che partecipa al rischio della stessa con la possibilità di perdere l’intero suo apporto.

L’associato, con il contratto di a. in p. versa una determinata quantità di beni o denaro all’associante il quale ne acquista la proprietà e la disponibilità. La titolarità dell’impresa sociale spetta al solo associante.
L’associato, sebbene nei limiti dell’apporto, corre le alee sfavorevoli e favorevoli proprie della gestione. Tuttavia il rischio massimo che egli può correre è la perdita del suo apporto, nei soli casi però in cui partecipi alle perdite dell’associazione, e queste si manifestino almeno in misura uguale al valore dell’apporto stesso. Infatti, dagli art. 2553 e 2554 del codice civile si ricava che l’unica regola inderogabile della disciplina dell’associazione in partecipazione è quella del DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIATO ALLE PERDITE IN MISURA SUPERIORE AL SUO APPORTO, mentre le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili, ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite.
Il contratto deve avere forma scritta e deve essere registrato, al fine di dargli data certa.

DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

L’ASSOCIANTE
In base all’art. 2552 codice civile

Deve
- dirigere l’attività dell’impresa
- non assumere iniziative tali da mutare il rischio valutato dall’associato all’atto della stipula del contratto
- non distrarre senza il consenso dell’associato i beni aziendali dalla loro destinazione
- dare inizio all’impresa, se questa non esiste, investendo l’apporto dell’associato
- consentire l’esercizio del diritto di controllo sulla gestione.

L’ASSOCIATO
Ha diritto al rendiconto della gestione dell’impresa o dell’affare in vista del quale ha eseguito il suo apporto. L’associato potrà, così, esercitare il controllo sulla gestione delle operazioni compiute dall’associato, salvo che il contratto gli attribuisca poteri di controllo più ampi.

EFFETTI DEL FALLIMENTO

L’art.77 della legge fallimentare dispone che il contratto di a. in p. si scioglie per il fallimento dell’associante.
L’associato ha l’obbligo di corrispondere la somma ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
L’associato avrà diritto ad insinuare al passivo il credito per la restituzione dell’apporto quando sia stato pattuito il suo esonero dalle perdite, salvo ovviamente la revocabilità dell’accordo.

CONCORDATO PREVENTIVO
Nel caso in cui l’associante sia sottoposto ad una procedura di concordato preventivo, l’associato parteciperà alla procedura nei limiti dell’apporto stabilito dal contratto di a. in p., o nella diversa misura pattuita per le perdite.

Privacy in materia di fusione delle società

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 8 aprile 2009: Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra società operanti nel settore bancario.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento generale nel quale ribadendo che le società coinvolte in operazioni di fusione o di scissione sono tenute a comunicare a clienti, dipendenti, fornitori la denominazione del nuovo titolare e dell'eventuale nuovo responsabile del trattamento dei dati, ha tuttavia chiarito che potranno essere utilizzate procedure semplificate che prevedono tra l'altro la possibilità di pubblicare in un primo momento gli aggiornamenti sul sito web delle società.
Il Garante ha stabilito che le garanzie previste dal Codice privacy "possono essere assicurate fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti dell'informativa resa dalla società scissa o dalle società incorporate o comunque partecipanti all'operazione di fusione, e tra essi, in particolare, l'indicazione della nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice".
In particolare, secondo il Garante "tali aggiornamenti possono essere effettuati attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede di invio delle ordinarie comunicazioni di natura commerciale)".

DELLA FUSIONE DELLE SOCIETA'

La fusione di società è disciplinata dagli artt. 2501-2505 quater del Codice Civile e si ha quando da una pluralità di società se ne sostituisce una sola.
L’art.2501 del Codice Civile stabilisce che la fusione tra due società possa avvenire in due modi:
1. una o più società si fondono in una di esse, che le assorbe (fusione per incorporazione);
2. una o più società si fondono in altra del tutto nuova (fusione vera e propria).
Anche la fusione può aver luogo tra società dello stesso tipo (fusione omogenea) o di tipo diverso (fusione eterogenea).

Il procedimento avviene in tre fasi:
Fase A
- Predisposizione del progetto di fusione;
Fase B
- decisione sulla fusione;
Fase C
- stipula dell’atto di fusione.

Fase A
Gli Organi amministrativi delle due società dovranno redigere un progetto di fusione.
Tale progetto, disciplinato dall’art. 2501 ter, viene redatto al fine di poter regolare il rapporto di cambio, mediante il quale sarà possibile distribuire le partecipazioni societarie della nuova società o di quella incorporante; è composto da una situazione patrimoniale, una relazione dell’organo amministrativo e da una relazione degli esperti. All’interno del progetto di fusione sono indicati il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti; viene inoltre predisposto l’atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante, con quelle modificazione che si rendano necessarie in seguito alla fusione.

Il progetto di fusione, così predisposto, dovrà essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione; tale termine può essere eliminato con rinuncia dei soci all’unanimità.

Situazione patrimoniale
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice Civile la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione.

Relazione dell’Organo Amministrativo
Inoltre, sempre l’organo amministrativo delle società parteicipanti alla fusione deve predisporre, ai sensi dell’art. 2501-quinquies C.C. una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Relazione degli Esperti
Le società partecipanti alla fusione dovranno incaricare degli esperti perchè redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote. Gli esperti devono essere scelti tra i revisori contabili o tra società di revisione iscritti negli appositi albi.

Deposito di atti
Durante i 30 giorni intercorrenti tra l’iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, salvo la rinuncia al termine di cui sopra, devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione:
1) Il progetto di fusione
2) I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei Consigli di Amministrazione e dei soggeti incaricati del controllo contabile;
3) Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione

Fase B
Al fine di deliberare la fusione ogni società dovrà approvare in assemblea straordinaria con intervento del notaio, il relativo progetto, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto per le società di capitali e col consenso della maggioranza dei soci in funzione della partecipazione agli utili, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto nelle società di persone.
Tali deliberazioni dovranno essere depositate presso il Registro delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2503 c.c. la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni di cui sopra (deposito presso il registro imprese delle assemblee straordinarie), salvo consti il consenso dei creditori delle società che partecipano alla fusione anteriori all’iscrizione del progetto di fusione o il pagamento di costoro oppure il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

Fase C
Il procedimento termina, infine, con la stipula dell’atto di fusione il quale deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato a cura del notaio o degli amministratori della nuova società o della incorporante, entro trenta giorni dalla stessa stipula, presso il Registro delle Imprese delle società partecipanti, della nuova società o della incorporante.

Effetti della fusione
La nuova società o l’incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Gli effetti della fusione decorrono, di norma, dall’ultima delle iscrizioni dell’atto pubblico nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2505 del C.C. il suddetto procedimento risulta semplificato nel caso in cui vi sia una fusione per incorporazione di una società in un’altra società che possiede tutte le azioni o le quote della prima società. In particolare non sono necessarie la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies e la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies.

lunedì 22 giugno 2009

Società Consortili a responsabilità limitata SCARL; Associazione temporanee di imprese ATI

Ricordo che le Società Consortili - SCARL sono società aventi, si, forma lucrativa ma costituite per perseguire gli scopi propri dei consorzi: il loro scopo non è quello di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, ma quello di consentire a questi ultimi il conseguimento di un vantaggio mutualistico, nella specie di risparmio nei costi di produzione o di aumento dei prezzi di vendita dei prodotti delle rispettive imprese. Ciò non significa che le SCARL non possano anche svolgere una limitata attività con i terzi e cioè compiere operazioni produttive di utili. Tuttavia queste operazioni non devono avere carattere prevalente sulle finalità mutualistiche. Oggetto delle società consortili è pur sempre l’esercizio di una impresa, più precisamente di una fase delle imprese consorziate. Esaminiamo il caso in cui vi sia un raggruppamento tra imprese, un'ATI, che ha partecipato ad una gara per un appalto di lavori e che, in sede di offerta economica le imprese partecipanti all'ATI si siano riservate, in caso di aggiudicazione dell'ordine di costituire tra loro, al fine di una gestione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 96 DPR 554 del 1999, una Società Consortile a responsabilità limitata. Essendo stato l’ordine aggiudicato all’ATI, quest’ultima, pertanto, è l’interfaccia, attraverso la propria mandataria, del Committente. Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, “vedrà” e colloquierà sempre con l’ATI. Tuttavia l’esecuzione dell’opera viene interamente gestita dalla Società Consortile, che decide a chi ed in quali percentuali assegnare i lavori, sia ai partecipanti o soci della stessa, sia ai terzi subappaltatori. Quindi possono non essere solo le consorziate a fornire la propria attività nell'ambito dei lavori appaltati, ma anche terzi. I lavori o parte di essi verranno assegnati dalla scarl alle imprese socie attraverso, appunto, una semplice assegnazione, mediante un verbale di Consiglio. Mentre per il subappalto a imprese terze si procederà con un ordine o con un contratto standard. Le imprese socie della scarl che avranno eseguito i lavori direttamente fattureranno, ciascuna per proprio conto, alla Committente, la quale committente pagherà le fatture su un conto corrente intestato alla scarl. L’incasso delle fatture verrà poi gestito e ridistribuito in modo anch’esso unitario dalla Società Consortile alle imprese socie. Solitamente le SCARL vengono costituite soltanto con lo scopo di gestire unitariamente un grosso lavoro di appalto, senza però che le stesse operino direttamente, vale a dire, eseguano dei lavori. Le scarl hanno tutte le caratteristiche, pertanto, dei consorzi tra imprese. Vale a dire gestiscono le attività delle singole imprese coniugando una struttura organizzativa societaria con una funzione consortile. I rapporti tra le imprese partecipanti alla Società Consortile saranno regolamentati, principalmente, dall’Associazione Temporanea di Imprese, attraverso una scrittura privata. La SCARL può avere dei dipendenti. Se non ne avesse, saranno le stesse imprese mandanti e la mandataria che gestiranno i rapporti interni ed esterni con i terzi attraverso proprio personale.

sabato 13 giugno 2009

plusvalenza sulla vendita degli immobili

In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni sucettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 20%, sia che detta plusvalenza venga comunicata al notaio al momento della cessione, sia che venga dichiarata successivamente nella dichiarazione dei redditi. ATTENZIONE perchè alcuni credono ancora che la tassazione sulla plusvalenza sia del 12,50% se comunicata al momento del rogito notarile. INVECE E'DEL 20% ANCHE IN QUESTO CASO

venerdì 12 giugno 2009

Modifiche Codice degli Appalti

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge sullo sviluppo economico, ora è consentito ai consorziati di consorzi stabili o ordinari, non individuati, in sede di offerta, come esecutori potenziali di un appalto, di concorrere alla stessa gara cui partecipa il consorzio (stabile o ordinario).

Dal 1° luglio 2009 sono, infatti, abrogati l’art.36, comma 5, terzo periodo e l’art.37, comma 7, terzo periodo del Codice degli Appalti Pubblici.

La prima norma vietava al Consorzio Stabile e ai consorziati la partecipazione a gare in cui le stazioni appaltanti utilizzano l’esclusione automatica delle offerte. Il divieto è stato rimosso e, pertanto, per appalti di valore inferiore ad un milione (lavori) o a 100mila euro (beni e servizi) possono concorrere, nell’ambito della stessa procedura, un consorzio e suoi eventuali consorziati non specificati come esecutori. In fatti i consorzi concorrenti sono comunque tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara.

La seconda norma abrogata prevedeva analoga limitazione per i consorzi ordinari.
Anche per questi il consorzio che prende parte alla gara è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e questi non possono in ogni caso partecipare alla gara.

giovedì 11 giugno 2009

IL RASOIO DI OCCAM

E' una metafora: tagliare via le spiegazioni non necessarie di un fenomeno.
Quando si hanno possibilità multiple, la teoria più semplice è quasi sempre la più corretta.

Questo è il mio primo intervento di consulenza on line, risale al 7 novembre 2003:

sono una impresa singola e aderisco a un
cosorzio stabile, la mia domanda è, i
consorziati di un consorzio stabile possono
partcipare alla stessa gara d'appalto fermo
restando che il consorzio non vi partecipa o vi
si incorre nell'articolo 2359

In base alla Legge n.109 del 11/02/94, art.12,
comma 5, è vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati.
Ciò significa che la tua Impresa può benissimo
partecipare alla gare, purchè non vi partecipi
già come consorzio stabile. Nessun contrasto
ricorre con l'art.2359 C.C., che nulla a che
vedere con i Consorzi e le singole consorziate
Distinti saluti
Dott. Federico Binosi

Primo giorno

Blog per fornire assistenza e consulenza legale alle imprese e a privati.