venerdì 26 giugno 2009

CONTRATTO DI DISTACCO

Il D.Lgs. n.286 del 10/09/2003, al suo art.30, ha riformato, come è noto, il mercato del lavoro, ampliando, tra l’altro, le tipologie dei rapporti di lavoro utilizzabili dalle imprese.
In particolare è stato disciplinato il cosiddetto “distacco” superando, così, le condizioni di incertezza, per imprenditori e lavoratori, derivanti dalla mancata tipizzazione di questo istituto, sorto nel passato, solo a seguito di interpretazioni giurisprudenziali/dottrinarie
In quest’ottica il D.Lgs. n.276 ha individuato la definizione di distacco stabilendo che esso ricorre quando:

- un datore di lavoro, valendosi del proprio potere direttivo e in funzione del soddisfacimento di un suo interesse,
- pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa
- restando responsabile del trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori distaccati.

Viene così legittimato un istituto la cui applicazione era già diffusa nell’ambito dei gruppi di impresa. La successiva circolare n.3/2004 del 15 gennaio 2004 del Ministero dei Lavori e delle Politiche sociali focalizza le caratteristiche di questo istituto nella:
a) temporaneità del distacco,
b) l’interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dall’entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Quanto al profilo dell’interesse l’art.30 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui.
La sussistenza di tale interesse deve, inoltre, protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

Gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato permangono in capo al datore distaccante, ma è lecito il patto con il quale il datore distaccatario si obbliga a rimborsare a quello distaccante l’importo degli oneri suddetti e al riguardo il Ministero ha precisato che non è lecito il patto che preveda che il rimborso superi quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore distaccante: in questo caso è riscontrabile un fine di luco in capo al distaccante con la conseguente configurabilità di una somministrazione irregolare che comporta, oltre l’ammenda progressiva di 50€, il diritto del lavoratore interessato di chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ha autorizzato la prestazione.

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