Il contratto di Associazione in partecipazione è lo strumento spesso utilizzato da aziende e professionisti al fine di gestire affari specifici per un periodo temporale determinato.
Esso, infatti, attua una forma di collaborazione economica e finanziaria fra diverse parti, con lo scopo di ripartire gli utili, limitando, però, il rischio imprenditoriale. L’associato in partecipazione è un finanziatore esterno dell’impresa, che partecipa al rischio della stessa con la possibilità di perdere l’intero suo apporto.
L’associato, con il contratto di a. in p. versa una determinata quantità di beni o denaro all’associante il quale ne acquista la proprietà e la disponibilità. La titolarità dell’impresa sociale spetta al solo associante.
L’associato, sebbene nei limiti dell’apporto, corre le alee sfavorevoli e favorevoli proprie della gestione. Tuttavia il rischio massimo che egli può correre è la perdita del suo apporto, nei soli casi però in cui partecipi alle perdite dell’associazione, e queste si manifestino almeno in misura uguale al valore dell’apporto stesso. Infatti, dagli art. 2553 e 2554 del codice civile si ricava che l’unica regola inderogabile della disciplina dell’associazione in partecipazione è quella del DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIATO ALLE PERDITE IN MISURA SUPERIORE AL SUO APPORTO, mentre le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili, ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite.
Il contratto deve avere forma scritta e deve essere registrato, al fine di dargli data certa.
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
L’ASSOCIANTE
In base all’art. 2552 codice civile
Deve
- dirigere l’attività dell’impresa
- non assumere iniziative tali da mutare il rischio valutato dall’associato all’atto della stipula del contratto
- non distrarre senza il consenso dell’associato i beni aziendali dalla loro destinazione
- dare inizio all’impresa, se questa non esiste, investendo l’apporto dell’associato
- consentire l’esercizio del diritto di controllo sulla gestione.
L’ASSOCIATO
Ha diritto al rendiconto della gestione dell’impresa o dell’affare in vista del quale ha eseguito il suo apporto. L’associato potrà, così, esercitare il controllo sulla gestione delle operazioni compiute dall’associato, salvo che il contratto gli attribuisca poteri di controllo più ampi.
EFFETTI DEL FALLIMENTO
L’art.77 della legge fallimentare dispone che il contratto di a. in p. si scioglie per il fallimento dell’associante.
L’associato ha l’obbligo di corrispondere la somma ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
L’associato avrà diritto ad insinuare al passivo il credito per la restituzione dell’apporto quando sia stato pattuito il suo esonero dalle perdite, salvo ovviamente la revocabilità dell’accordo.
CONCORDATO PREVENTIVO
Nel caso in cui l’associante sia sottoposto ad una procedura di concordato preventivo, l’associato parteciperà alla procedura nei limiti dell’apporto stabilito dal contratto di a. in p., o nella diversa misura pattuita per le perdite.
Salve, ho letto il Suo interessante articolo. Sto cercando un fac simile di contratto di Associazione in partecipazione con solo apporto di capitali ma non riesco a trovarlo, sono tutti orientati sull'apporto di lavoro. Sa dove posso trovarlo?
RispondiEliminaGrazie, Ignazio
Gent.le Sig. Ignazio,
RispondiEliminase ha necessità di un modello posso predisporlo io. Mi può inviare una mail al seguente indirizzo: f.binosi@gmail.com
Mi può anche contattare al seguente numero: 347 8670831
Cordialmente
Federico Binosi