martedì 23 giugno 2009

DELLA FUSIONE DELLE SOCIETA'

La fusione di società è disciplinata dagli artt. 2501-2505 quater del Codice Civile e si ha quando da una pluralità di società se ne sostituisce una sola.
L’art.2501 del Codice Civile stabilisce che la fusione tra due società possa avvenire in due modi:
1. una o più società si fondono in una di esse, che le assorbe (fusione per incorporazione);
2. una o più società si fondono in altra del tutto nuova (fusione vera e propria).
Anche la fusione può aver luogo tra società dello stesso tipo (fusione omogenea) o di tipo diverso (fusione eterogenea).

Il procedimento avviene in tre fasi:
Fase A
- Predisposizione del progetto di fusione;
Fase B
- decisione sulla fusione;
Fase C
- stipula dell’atto di fusione.

Fase A
Gli Organi amministrativi delle due società dovranno redigere un progetto di fusione.
Tale progetto, disciplinato dall’art. 2501 ter, viene redatto al fine di poter regolare il rapporto di cambio, mediante il quale sarà possibile distribuire le partecipazioni societarie della nuova società o di quella incorporante; è composto da una situazione patrimoniale, una relazione dell’organo amministrativo e da una relazione degli esperti. All’interno del progetto di fusione sono indicati il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti; viene inoltre predisposto l’atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante, con quelle modificazione che si rendano necessarie in seguito alla fusione.

Il progetto di fusione, così predisposto, dovrà essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione; tale termine può essere eliminato con rinuncia dei soci all’unanimità.

Situazione patrimoniale
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice Civile la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione.

Relazione dell’Organo Amministrativo
Inoltre, sempre l’organo amministrativo delle società parteicipanti alla fusione deve predisporre, ai sensi dell’art. 2501-quinquies C.C. una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Relazione degli Esperti
Le società partecipanti alla fusione dovranno incaricare degli esperti perchè redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote. Gli esperti devono essere scelti tra i revisori contabili o tra società di revisione iscritti negli appositi albi.

Deposito di atti
Durante i 30 giorni intercorrenti tra l’iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, salvo la rinuncia al termine di cui sopra, devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione:
1) Il progetto di fusione
2) I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei Consigli di Amministrazione e dei soggeti incaricati del controllo contabile;
3) Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione

Fase B
Al fine di deliberare la fusione ogni società dovrà approvare in assemblea straordinaria con intervento del notaio, il relativo progetto, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto per le società di capitali e col consenso della maggioranza dei soci in funzione della partecipazione agli utili, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto nelle società di persone.
Tali deliberazioni dovranno essere depositate presso il Registro delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2503 c.c. la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni di cui sopra (deposito presso il registro imprese delle assemblee straordinarie), salvo consti il consenso dei creditori delle società che partecipano alla fusione anteriori all’iscrizione del progetto di fusione o il pagamento di costoro oppure il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

Fase C
Il procedimento termina, infine, con la stipula dell’atto di fusione il quale deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato a cura del notaio o degli amministratori della nuova società o della incorporante, entro trenta giorni dalla stessa stipula, presso il Registro delle Imprese delle società partecipanti, della nuova società o della incorporante.

Effetti della fusione
La nuova società o l’incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Gli effetti della fusione decorrono, di norma, dall’ultima delle iscrizioni dell’atto pubblico nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2505 del C.C. il suddetto procedimento risulta semplificato nel caso in cui vi sia una fusione per incorporazione di una società in un’altra società che possiede tutte le azioni o le quote della prima società. In particolare non sono necessarie la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies e la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies.

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