lunedì 22 giugno 2009

Società Consortili a responsabilità limitata SCARL; Associazione temporanee di imprese ATI

Ricordo che le Società Consortili - SCARL sono società aventi, si, forma lucrativa ma costituite per perseguire gli scopi propri dei consorzi: il loro scopo non è quello di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, ma quello di consentire a questi ultimi il conseguimento di un vantaggio mutualistico, nella specie di risparmio nei costi di produzione o di aumento dei prezzi di vendita dei prodotti delle rispettive imprese. Ciò non significa che le SCARL non possano anche svolgere una limitata attività con i terzi e cioè compiere operazioni produttive di utili. Tuttavia queste operazioni non devono avere carattere prevalente sulle finalità mutualistiche. Oggetto delle società consortili è pur sempre l’esercizio di una impresa, più precisamente di una fase delle imprese consorziate. Esaminiamo il caso in cui vi sia un raggruppamento tra imprese, un'ATI, che ha partecipato ad una gara per un appalto di lavori e che, in sede di offerta economica le imprese partecipanti all'ATI si siano riservate, in caso di aggiudicazione dell'ordine di costituire tra loro, al fine di una gestione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 96 DPR 554 del 1999, una Società Consortile a responsabilità limitata. Essendo stato l’ordine aggiudicato all’ATI, quest’ultima, pertanto, è l’interfaccia, attraverso la propria mandataria, del Committente. Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, “vedrà” e colloquierà sempre con l’ATI. Tuttavia l’esecuzione dell’opera viene interamente gestita dalla Società Consortile, che decide a chi ed in quali percentuali assegnare i lavori, sia ai partecipanti o soci della stessa, sia ai terzi subappaltatori. Quindi possono non essere solo le consorziate a fornire la propria attività nell'ambito dei lavori appaltati, ma anche terzi. I lavori o parte di essi verranno assegnati dalla scarl alle imprese socie attraverso, appunto, una semplice assegnazione, mediante un verbale di Consiglio. Mentre per il subappalto a imprese terze si procederà con un ordine o con un contratto standard. Le imprese socie della scarl che avranno eseguito i lavori direttamente fattureranno, ciascuna per proprio conto, alla Committente, la quale committente pagherà le fatture su un conto corrente intestato alla scarl. L’incasso delle fatture verrà poi gestito e ridistribuito in modo anch’esso unitario dalla Società Consortile alle imprese socie. Solitamente le SCARL vengono costituite soltanto con lo scopo di gestire unitariamente un grosso lavoro di appalto, senza però che le stesse operino direttamente, vale a dire, eseguano dei lavori. Le scarl hanno tutte le caratteristiche, pertanto, dei consorzi tra imprese. Vale a dire gestiscono le attività delle singole imprese coniugando una struttura organizzativa societaria con una funzione consortile. I rapporti tra le imprese partecipanti alla Società Consortile saranno regolamentati, principalmente, dall’Associazione Temporanea di Imprese, attraverso una scrittura privata. La SCARL può avere dei dipendenti. Se non ne avesse, saranno le stesse imprese mandanti e la mandataria che gestiranno i rapporti interni ed esterni con i terzi attraverso proprio personale.

20 commenti:

  1. Molto interessante, chiaro ed efficace. Puoi consigliarmi un buon testo ?

    Ps i conti però non tornano quando dici

    "Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la facoltà di Parma nel novembre del 2005 e ho ottenuto l'abilitazione all’esercizio della professione di avvocato il 22 Gennaio 2001."

    Ops :)

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  2. Grazie per la segnalazione. Ho provveduto a correggere la svista.
    Per il testo che mi chiedi ti posso consigliare un testo del sole24ore che ha proprio il titolo "I CONSORZI". Gli autori sono A. Propersi - G. Rossi.
    Grazie per il tuo commento.
    A presto
    Federico Binosi

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  3. Egregio Collega,
    non occupandomi spesso di questioni afferenti ai consorzi ho necessità di un consiglio.
    Sto procedendo al recupero crediti per conto di una ditta che ha svolto servizi di trasporto per una SCarl, costituita dall'ATI per l'esecuzioni di lavori in appalto ANAS. Il mio dubbio è questo: posso io procedere al pignoramento di somme presso l'ANAS, terzo debitore dell'ATI, benchè i trasporti siano stati eseguiti per conto della SCarl? In sostanza, sussiste responsabilità solidale passiva tra la SCarl e le consociate nell'ATI? Ringrazio per la Cortese risposta. Alessandro

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  4. Egr. Alessandro,
    ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
    La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
    Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
    La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
    Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
    saluti
    Federico

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    1. Così ho fatto, perchè le conclusioni a cui è arrivato sono le stesse alle quali giunsi io al momento della redazione dell'ingiunzione. Ora le società costituenti l'ATI, chiamate da me a rispondere per i debiti sociali, si oppongono, adducendo non potersi configurare una responsabilità loro solidale per i debiti della consortile... La contatterò questi giorni per un interscambio professionale. Saluti.

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  5. Collega, mi trovo in una situazione simile..ATI che si rifiuta di riconoscersi debitrice solidale per i debiti della SCARL! come hai risolto il problema?

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    1. L'interpretazione del 22/06/2009 che è stata data sul funzionamento della Scarl costituita dalle società raggruppate in ATI ha valore anche dopo l'emanazione del DPR n. 207/2010 (vedasi in particolare l'art.93)e della normativa sulla tracciabilità di pagamenti (conto dedicato)?
      In altre parole la SCARL può dotarsi di una propria organizzazione per eseguire l'opera: elaborando e fatturando gli stati di avanzamento lavori direttamente alla stazione appaltante e riscuotendone direttamente il corrispettivo, assumendo personale tecnico e manodopera di cantiere, stipulando contratti di fornitura e servizi con terze imprese, oppure per l'esecuzione dei lavori necessari all'esecuzione dell'opera devono essere utilizzate obbligatoriamente le strutture delle imprese riunite in ATI rispettando le rispettive quote, fatturare i lavori eseguiti alle stesse imprese consorziate, le quali poi rifatturano alla stazione appaltante e ne incassano in corrispettivo?
      La posizione del Ministero/Agenzia delle Entrate, rilavando che non si verifica la cessione del contratto,si attesta nella rilevanza interna della Scarl, che non ha rapporto alcuno con la stazione appaltante (es. circolare 06/04/1988 n. 10/9/277, rm n. 355/E del 14/11/2002.
      Alla luce di quanto esposto vi sono degli aggiornamenti - precisazioni alla pubblicazione del 22 giugno 2009 o mantiene ancora tutta la sua validità?

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    2. Buon pomeriggio Colleghi, mi trovo anche io alle prese con un recupero di crediti maturati da un subappaltatore che ha stipulato contratto con una consortile sorta da un'ATI a seguito dell'aggiudicazione di una gara. Come avete risolto l'eventuale opposizione da parte delle partecipanti all'ATI?
      Grazie in anticipo

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  6. Egregi Federico ed Alessandro, il Vs scambio di opinioni è molto interessante. Da alcuni gioni mi sto cimentando con la disciplina da applicare ad una SCARL in materia di appalto pubblico. Sono quindi interessato al Vs scambio di idee ed all'evoluzione del giudizio di opposizione che sta curando Alessandro. Vi chiedo se vi sono aggiornamenti in merito, considerato che l'ultimo commento risale al 02.08.2013. Resta inteso, la mia piena disponibilità a partecipare attivamente a qualsivoglia forma di ricerca e scambio di opinioni. Grazie per la collaborazione. Antonio

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  7. Gentile Federico,
    per la prima volta mi trovo a gestire una scarl e non ho ben chiaro come regolarmi con i lavoratori dipendenti. Al fine di partecipare ad una gara di appalto per lavori pubblici, è stata costituita una ATI, successivamente all'aggiudicazione della gara, le imprese costituenti l'ati hanno cosituito una SCARL per l'esecuzione dei lavori. Ora mi chiedo: sarà la scarl a dover accendere proprie posizioni presso inps, inail e cassa edile e ad assumere in proprio i dipendenti o saranno le imprese socie ad eseguire i lavori con i loro dipendenti? o addirittura è possibile che i lavori vengano eseguiti sia dalle imprese socie con i loro dipendenti che dalla stessa SCARL con altri lavoratori da lei dipendenti?
    La ringrazio per la risposta

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    1. Esatto ! la SCARL deve avere una posizione inail? FABIO

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  8. Buongiorno, vorrei sapere quali siano le differenze tra scarl e scarlpa. Inoltre quando invece trovo la sigla scrl sta per società cooperative? Alessandro

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  9. Chiedo cortesemente lumi sulla seguente vicenda.
    La questione ruota intorno ad un consorzio stabile il quale ha vinto un gara d'appalto indicando quale esecutrice dell'opera una sua consorziata. Orbene la vicenda, prettamente di diritto, è la seguente:
    può un creditore della consorziata, munito di relativo titolo esecutivo contro la stessa, procedere al pignoramento presso terzi direttameente contro la stazione appaltante ? In breve sulla scorta del particolare rapporto di mandato senza rappresentanza che si instaura tra consorziata e consorzio ed in forza dell'art 1705 cc, comma 2, è possibile sostenere che creditrice della stazione appaltante sia sostanzialmente la consorziata che ha eseguito l'opera, anche se formalmente la stipula di relativi contratti è avvenuta da parte del consorzio? Grazie.

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  10. Devo procedere anche io ad un recupero crediti per una ditta che è associata ad una SCARL e su ordine di servizio di questa ha eseguito prestazioni di servizi in favore di Società a partecpazione pubblica/stazione appaltante. Vi chiedo ma anche nel caso in cui il soggetto affidatario di appalto pubblico sia una societò consortile, la ditta associata alla SCARL agisce in sub-appalto e quindi si fa applicazione dell'art.118 , comma 3, codice appalti?

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  11. vorrei sapere per una scarl esiste una partita iva da mettere sulla fattura?

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  12. Buongiorno Avvocato,
    sto cercando di raccogliere alcune informazioni sulla possibilità di costituzione di una Scarl formata da 2 imprese che hanno acquisito in ATI 2 appalti pubblici distinti in località vicine, con percentuali di partecipazione leggermente diverse tra le due gare.
    GARA 1: Impresa A 66% - Impresa B 34%
    GARA 2: Impresa A 60% - Impresa B 40%
    Al fine di semplificare la gestione operativa della commessa, fuori dall'ambito regionale in cui lavorano le due aziende, si sta valutando l'ipotesi di costituire un'unica Scarl che potesse eseguire entrambe le opere, ma purtroppo diversi consulti non ci hanno dato risposta adeguata.
    Pertanto la domanda è se è possibile costituire un'unica Scarl per eseguire entrambe le commesse seppur le percentuali siano diverse (si ipotizza pertanto di costituire una scarl con partecipazione al 50% oppure come media tra le 2 gare)?
    Ed essendo pertanto una scarl non riconducibile all'art. 93 del DPR 207/2010, potrebbe essere configurata la Scarl come mero esecutore dei lavori e quindi senza subentro nei rapporti con la stazione appaltante (comma 2)?
    Se quest'ultimo caso fosse accettabile la scarl si configurerebbe come un mero subappaltatore pertanto con i noti limiti del 30%?
    La ringrazio.
    Cordialmente

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    1. Buongiorno avvocato
      in riferimento al fatto che la SCARL possa avere o meno dipendenti e se non ne avesse,saranno le stesse imprese mandanti e la mandataria che gestiranno i rapporti interni ed esterni con i terzi attraverso proprio personale:
      nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una ATI che, a valle dell’aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all’esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione (società consortile), è necessario individuare l’impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria).
      La Commissione interpelli, nell’Interpello n. 7/2014 ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all’atto dell’affidamento dei lavori, permane in capo all’ATI, mentre la società consortile, assumendo l’incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
      Ora, alla società consortile, come impresa affidataria spetterebbe anche la redazione del POS, così come alle singole imprese esecutrici dell'ATI, anche se la stessa avrebbe esclusivamente lavoratori in regime di distacco (e quindi non dipendenti...) dalle singole imprese esecutrici dell'ATI?
      La ringrazio per l'attenzione.
      Cordialità.

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  13. Come si configurerebbe la Società Consortile senza dipendenti dal punto di vista degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Deve dare, anche nel caso di specie, completa attuazione al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, conseguentemente, si deve dotare degli strumenti organizzativi e gestionali previsti (RSPP, MC, DVR, riunioni periodiche, ecc.) nei casi e nei modi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?
    Grazie.

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  14. Buon pomeriggio, Le scrivo per avere un chiarimento in merito alla facoltà delle società costituenti la società consortile per l'esecuzione unitaria dell'appalto, di modificare le quote di esecuzione mantenendo comunque inalterata la propria quota di partecipazione alla Scarl e alla ATI inizialmente costituita, senza richiedere autorizzazione alla Stazione Appaltante, ma limitandosi ad una comunicazione. Sa dirmi dove posso trovare giurisprudenza o dottrina in merito?

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  15. Buonasera, l'u.c.i. s.c.a.r.l. - ufficio centrale italiano- sta subendo un ppt sui propri conti correnti bancari ove sono depositate solo le somme delle compagnie assicurative estere, sue mandatarie. vi sono a Suo parere i presupposti per una fondata opposizione?

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