venerdì 12 giugno 2009

Modifiche Codice degli Appalti

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge sullo sviluppo economico, ora è consentito ai consorziati di consorzi stabili o ordinari, non individuati, in sede di offerta, come esecutori potenziali di un appalto, di concorrere alla stessa gara cui partecipa il consorzio (stabile o ordinario).

Dal 1° luglio 2009 sono, infatti, abrogati l’art.36, comma 5, terzo periodo e l’art.37, comma 7, terzo periodo del Codice degli Appalti Pubblici.

La prima norma vietava al Consorzio Stabile e ai consorziati la partecipazione a gare in cui le stazioni appaltanti utilizzano l’esclusione automatica delle offerte. Il divieto è stato rimosso e, pertanto, per appalti di valore inferiore ad un milione (lavori) o a 100mila euro (beni e servizi) possono concorrere, nell’ambito della stessa procedura, un consorzio e suoi eventuali consorziati non specificati come esecutori. In fatti i consorzi concorrenti sono comunque tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara.

La seconda norma abrogata prevedeva analoga limitazione per i consorzi ordinari.
Anche per questi il consorzio che prende parte alla gara è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e questi non possono in ogni caso partecipare alla gara.

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