Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 8 aprile 2009: Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra società operanti nel settore bancario.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento generale nel quale ribadendo che le società coinvolte in operazioni di fusione o di scissione sono tenute a comunicare a clienti, dipendenti, fornitori la denominazione del nuovo titolare e dell'eventuale nuovo responsabile del trattamento dei dati, ha tuttavia chiarito che potranno essere utilizzate procedure semplificate che prevedono tra l'altro la possibilità di pubblicare in un primo momento gli aggiornamenti sul sito web delle società.
Il Garante ha stabilito che le garanzie previste dal Codice privacy "possono essere assicurate fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti dell'informativa resa dalla società scissa o dalle società incorporate o comunque partecipanti all'operazione di fusione, e tra essi, in particolare, l'indicazione della nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice".
In particolare, secondo il Garante "tali aggiornamenti possono essere effettuati attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede di invio delle ordinarie comunicazioni di natura commerciale)".
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