mercoledì 6 giugno 2012

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ.I, 1 FEBBARIO 2012 N.360 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

In caso di nullità del contratto di intermediazione, l'investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dei titoli e la Banca ha diritto alla restituzione dei titoli e dei frutti dagli stessi derivati a far tempo dalla data dell'acquisto.

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