giovedì 7 giugno 2012

INCIDENTE MORTALE IN AZIENDA, COLPEVOLI TUTTI I GARANTI DELLA SICUREZZA

Più garanti della sicurezza aziendale possono essere chiamati, anche contemporaneamente, a rispondere del danno subito da un lavoratore dipendente della stessa azienda e, dunque, a tutelare la salute dei lavoratori dal momento che ciascuno di essi è destinatario degli obblighi di tutela imposti dalla legge.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012. 

Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.

TRATTO DA:

http://www.ateneoweb.com/aw/news/incidente-mortale-in-azienda-colpevoli-tutti-i-garanti-della-sicurezza,22456-4-1.html

SICUREZZA - CHI OMETTE PAGA

http://www.assinews.it/articolo_stampa_oggi.aspx?art_id=9698

mercoledì 6 giugno 2012

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ.I, 1 FEBBARIO 2012 N.360 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

In caso di nullità del contratto di intermediazione, l'investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dei titoli e la Banca ha diritto alla restituzione dei titoli e dei frutti dagli stessi derivati a far tempo dalla data dell'acquisto.

Tribunale di Milano – Sentenza 18 gennaio 2011, n. 501, Gli amministratori delle società a responsabilità limitata sono responsabili verso i creditori sociali .

http://www.ilfallimento.it/?p=531

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. VIII, 18 AGOSTO 2011 LA PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

I contributi consortili rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art.2948, n.4 del Codice Civile, il quale prevede una prescrizione di 5 anni per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Pertanto il diritto di un consorzio al pagamento, da parte delle consorziate, dei contributi consortili, dovuti annualmente o ad intervalli più brevi ricade nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4 del Codice Civile.

martedì 5 giugno 2012

GIURISPRUDENZA - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - ATI/SOCIETA' CONSORTILE

In tema di appalto di lavori pubblici Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'Associazione Temporanea d'Imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un "subentro" nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante; sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione del contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni; sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art.21 della legge n.584/1977. (articolo tratto da "CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI", Salvatore Dammacco - Buffetti Editore)

giovedì 24 maggio 2012

Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207


Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.

mercoledì 19 ottobre 2011

Risposta ad Alessandro in materia di appalti pubblici - scarl

Egr. Alessandro,
ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
saluti
Federico

mercoledì 7 settembre 2011

LA NUOVA IVA

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-07/giornata-prese-nuova-190245.shtml?uuid=AayqbP2D

SOCIETA' - DOVERE DI VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE - DELEGA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 4/11/2010, n.38991 ha stabilito che è intrasferibile mediante delega il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che grava sull’intero consiglio di amministrazione. La delega di funzioni è operante nel caso in cui si verifichino eventi lesivi frutto di occasionali disfunzioni. Non opera, invece, la delega qualora gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, ricorrendo, pertanto, la responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione sui quali incombe l’obbligo di vigilanza.

Anche in presenza di deleghe gestorie specifiche ad uno o più componenti il cda, gli altri componenti il cda rimangono pur sempre responsabili non sugli aspetti particolari della gestione ma sul generale andamento della stessa e sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza.

La delega, quindi, non ha efficacia esimente della responsabilità penale qualora siano accertate delle gravi e generalizzate carenze strutturali di salute e sicurezza sul lavoro non potendo limitare od escludere il principio sancito dall’art.2381 del CC, comma III per il quale il cda valuta il generale andamento della gestione.