martedì 11 settembre 2012
lunedì 10 settembre 2012
venerdì 22 giugno 2012
giovedì 7 giugno 2012
INCIDENTE MORTALE IN AZIENDA, COLPEVOLI TUTTI I GARANTI DELLA SICUREZZA
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012.
Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.
http://www.ateneoweb.com/aw/news/incidente-mortale-in-azienda-colpevoli-tutti-i-garanti-della-sicurezza,22456-4-1.html
mercoledì 6 giugno 2012
CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ.I, 1 FEBBARIO 2012 N.360 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. VIII, 18 AGOSTO 2011 LA PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
martedì 5 giugno 2012
GIURISPRUDENZA - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - ATI/SOCIETA' CONSORTILE
giovedì 24 maggio 2012
Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
venerdì 16 marzo 2012
mercoledì 19 ottobre 2011
Risposta ad Alessandro in materia di appalti pubblici - scarl
ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
saluti
Federico
martedì 4 ottobre 2011
giovedì 15 settembre 2011
mercoledì 7 settembre 2011
SOCIETA' - DOVERE DI VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE - DELEGA
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 4/11/2010, n.38991 ha stabilito che è intrasferibile mediante delega il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che grava sull’intero consiglio di amministrazione. La delega di funzioni è operante nel caso in cui si verifichino eventi lesivi frutto di occasionali disfunzioni. Non opera, invece, la delega qualora gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, ricorrendo, pertanto, la responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione sui quali incombe l’obbligo di vigilanza.
Anche in presenza di deleghe gestorie specifiche ad uno o più componenti il cda, gli altri componenti il cda rimangono pur sempre responsabili non sugli aspetti particolari della gestione ma sul generale andamento della stessa e sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza.
La delega, quindi, non ha efficacia esimente della responsabilità penale qualora siano accertate delle gravi e generalizzate carenze strutturali di salute e sicurezza sul lavoro non potendo limitare od escludere il principio sancito dall’art.2381 del CC, comma III per il quale il cda valuta il generale andamento della gestione.