martedì 3 aprile 2018
domenica 18 marzo 2018
martedì 17 ottobre 2017
Preliminare valido anche in caso di immobile parzialmente abusivo
https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2017/preliminare_valido_anche_in_caso_di_immobile_parzialmente_abusivo
venerdì 7 aprile 2017
sabato 1 aprile 2017
Code of Ethics application clause
In the execution of
the present contract, Supplier undertakes to observe what is stated
in the Ethic Code of…………………………………. A copy
of it has been duly delivered to Supplier.
Any violation of the Ethic Code will cause the resolution of the present contract, with
any possible reimbursement of damages caused to …………………………
lunedì 30 maggio 2016
Clausole vessatorie art. 1341 e 1342 del C.C. - dicitura alternativa per i contratti
La presente Scrittura Privata
è frutto di una libera negoziazione intercorsa fra le Parti ed è stata
raggiunta con il contributo e l’accordo delle medesime le quali dichiarano,
pertanto, di escludere l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 del C.C.
martedì 23 giugno 2015
La Corte di Cassazione apre gli archivi delle sentenze civili e penali: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Libero accesso alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
martedì 20 gennaio 2015
La clausola sui Liquidated Damages
"It is acknowledged
that the Seller’s failure to achieve substantial completion of the Work within
the Contract Time provided by the Contract Documents will cause the Buyer to
incur substantial economic damages and losses of types and in amounts which are
impossible to compute and ascertain with certainty as a basis for recovery by
the Buyer of actual damages, and that liquidated damages represent a fair,
reasonable and appropriate estimate thereof. Accordingly, in lieu of actual
damages for such delay, the Buyer agrees that liquidated damages may be
assessed and recovered by the Buyer as against Seller, in the event of delayed
completion and without the Buyer being required to present any evidence of the
amount or character of actual damages sustained by reason thereof; therefore Seller
shall be liable to the Buyer for payment of liquidated damages in the amount specified
in Appendix “D” for each day that Substantial Completion is delayed beyond the
Contract Time as specified in Appendix “.....”. Such liquidated damages are
intended to represent estimated actual damages and are not intended as a
penalty, and Seller shall pay them to Buyer without limiting Buyer's right to
terminate this agreement for default as provided elsewhere herein".
martedì 11 settembre 2012
lunedì 10 settembre 2012
venerdì 22 giugno 2012
giovedì 7 giugno 2012
INCIDENTE MORTALE IN AZIENDA, COLPEVOLI TUTTI I GARANTI DELLA SICUREZZA
Più garanti della sicurezza
aziendale possono essere chiamati, anche contemporaneamente, a rispondere del
danno subito da un lavoratore dipendente della stessa azienda e, dunque, a
tutelare la salute dei lavoratori dal momento che ciascuno di essi è destinatario
degli obblighi di tutela imposti dalla legge.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012.
Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012.
Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.
TRATTO DA:
http://www.ateneoweb.com/aw/news/incidente-mortale-in-azienda-colpevoli-tutti-i-garanti-della-sicurezza,22456-4-1.html
mercoledì 6 giugno 2012
CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ.I, 1 FEBBARIO 2012 N.360 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
In caso di nullità del contratto di intermediazione, l'investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dei titoli e la Banca ha diritto alla restituzione dei titoli e dei frutti dagli stessi derivati a far tempo dalla data dell'acquisto.
TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. VIII, 18 AGOSTO 2011 LA PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
I contributi consortili rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art.2948, n.4 del Codice Civile, il quale prevede una prescrizione di 5 anni per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Pertanto il diritto di un consorzio al pagamento, da parte delle consorziate, dei contributi consortili, dovuti annualmente o ad intervalli più brevi ricade nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4 del Codice Civile.
martedì 5 giugno 2012
GIURISPRUDENZA - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - ATI/SOCIETA' CONSORTILE
In tema di appalto di lavori pubblici Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'Associazione Temporanea d'Imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un "subentro" nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante; sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione del contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni; sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art.21 della legge n.584/1977. (articolo tratto da "CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI", Salvatore Dammacco - Buffetti Editore)
giovedì 24 maggio 2012
Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.
venerdì 16 marzo 2012
mercoledì 19 ottobre 2011
Risposta ad Alessandro in materia di appalti pubblici - scarl
Egr. Alessandro,
ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
saluti
Federico
ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
saluti
Federico
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