martedì 6 settembre 2011

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI

Pubblico qui di seguito un modello di associazione in partecipazione con apporto di capitali

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge:

tra

_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _________________n.___________, partita I.V.A._________________, nella persona del suo Amministratore Delegato/Presidente e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;

e

il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;

Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”

PREMESSO CHE

- L’ASSOCIANTE svolge l’attività di………………………;

- che l’ASSOCIANTE, ritenendo necessario ampliare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari, ha invitato l’ASSOCIATO a finanziare, nella misura che verrà appresso indicata, la suddetta azienda;

- che l’ASSOCIATO dichiara di voler accettare

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Tra la …………………………, come sopra rappresentata, ed il sig. <...> viene costituita una «associazione in partecipazione» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.

Art. 2 - L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa - nulla escluso - dell'attività commerciale indicata in premessa.

Art. 3 - L'associato apporterà nell'azienda, in contanti, ed alla firma del presente contratto, la somma di euro <...>.

Art. 4 - L'associato, a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.

Art. 5 - Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti fra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:

- associante (sig. <...>) <...> %

- associato (sig. <...>) <...> %

in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.

Art. 6 - Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.

Art. 7 - Entro il <...> di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Nello stesso termine egli è tenuto a rifondere le eventuali perdite.

Art. 8 - Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà con la conseguente cessazione dell'attività, di cui all'art. 2, da parte dell'associante. L'inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art. 2550, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all'associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno <...> mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Di comune accordo verrà stabilito il termine entro il quale l'associante dovrà restituire il capitale prestato dall'associato ma in ogni caso entro e non oltre il termine di <...> anni. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dall'attività da parte e per volontà dell'associante, spetta all'associato il diritto di opzione. (Il medesimo diritto permane, in caso di morte, di fronte agli eredi dell'associante).

Art. 9 - Trattandosi di associazione in partecipazione, ove l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da capitale, il presente contratto - ai fini delle imposte sul reddito - s'inquadra nella normativa di cui alla lett. e), 1° comma, art. 41 del D.P.R. 917/1986.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme sia civili sia fiscali.

<...> li <...>

<...>

<...>

giovedì 21 luglio 2011

RICORSI CONTRO MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Si offre consulenza in materia di ricorsi contro sanzioni per violazioni al codice della strada. La prima fase consiste nella verifica in merito all'opportunità o meno di procedere al ricorso. La consulenza in questa fase è gratuita.


lunedì 21 marzo 2011

IN MATERIA DI REGIME DEI MINIMI

DEDUCIBILITA' ASSICURAZIONE PROFESSIONALE E SPESE
In materia di regime dei minimi è deducibile, se pagato nel periodo d'imposta, il costo per assicurazione professionale. Le spese inerenti, considerate promiscue dal TUIR sono deducibili nella misura del 50% del costo, così come le spese di viaggio e quelle per corsi professionali.

COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO PRECEDENTE
Non può rientrare nei regimi dei minimi colui che, nell'anno solare precedente, ha percepito compensi superiori a 30 mila euro.

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Da oggi prende il via la conciliazione obbligatoria per le locazioni, le successioni o i contratti bancari, finanziari e assicurativi.
Da oggi la domanda di mediazione può essere inviata da chiunque a uno degi organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale una controversia civile o commerciale.
Per l'elenco degli enti accreditati potete visitare il sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.

giovedì 17 febbraio 2011

In materia di Consorzi - regime di esenzione

IVA – Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da
consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci –
Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972
L’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci di consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
A tal proposito e se di vostro interesse vi invito a leggere i chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/documenti.shtml
oppure cliccando direttamente sul titolo del post

mercoledì 16 febbraio 2011

Qualche riflessione

Da Aristotele a William James si è sempre sostenuto che lo scopo della nostra esistenza è cercare la felicità. Tale stato è raggiungibile compiendo passi concreti. Uno di questi passi è dire di no a quello che ci può dare un'immediato appagamento, un semplice piacere. E spesso dire no a un piacere è uno sforzo, ma solo così possiamo raggiungere la felicità. Non abbiamo bisogno di più soldi, successo fama o un compagno o una compagna migliore. La nostra mente è l'unico strumento indispensabile e che possiamo utilizzare in qualsiasi momento della nostra vita. L'unico strumento che ci può condurre alla vera felicità.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

Pubblico qui sotto un modello di "NON DISCLOSURE AGREEMENT". Il modello può essere utilizzato adeguandolo al caso concreto.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

THIS AGREEMENT (hereinafter the "Agreement") is made on_________, 20....., in………………………….

BETWEEN

………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....

and

………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....


................. and ................. hereinafter, jointly or individually, sometimes also referred to as “Parties” or “Party”.

WHEREAS

A. …………… and ……………… intend to disclose to each other proprietary and confidential information in connection with ………………………………(hereinafter called the “Purpose”).

B. The Parties wish to protect such proprietary and confidential information in accordance with the provisions set out below.

Now, therefore the Parties agree as follows:

1 In this Agreement:

1.1 "Confidential Information" means in relation to the Purpose, any technical, financial or commercial information including (without limitation) specifications, drawings, designs, samples, models, equipment, computer software (including source code, executable code, database, data and related documentations), know how, experimental and test data, production files, technical reports, pictorial reproductions, trade secrets data, algorithms, flow charts, processes, sales, contractual and marketing data originally disclosed by one Party ("the Disclosing Party") to the other Party ("the Receiving Party") under this Agreement which is in written, other visual or machine readable form and clearly marked or designated by the Disclosing Party as proprietary or confidential (or is communicated orally on a basis of confidentiality and subsequently presented in written, visual or machine readable form to the Receiving Party within thirty (30) days of such communication). All the protections and restrictions in this Agreement relating to the use and disclosure of Confidential Information shall also apply during such thirty (30) day period.

1.2 Confidential Information also includes any information which can be obtained by examination, testing or analysis of any hardware or material substance or any component part of such hardware or material substance provided by the Disclosing Party even though the requirements in Clause 1.1 for marking and designation have not been fulfilled.

1.3 Confidential Information does not include any information which:

a) is in or which comes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this Agreement by any person to whom a disclosure of Confidential Information is made as permitted under this Agreement or of any other duty of confidentiality relating to the Confidential Information of which the Receiving Party has knowledge; or

b) was lawfully obtained by the Receiving Party from a third party with full rights of disclosure and/or without restrictions or breach of this Agreement; or

(c) the Receiving Party can show was already in its unrestricted possession at the date of receipt of the information under this Agreement; or

(d) the Receiving Party can show has been developed by it or for it at any time, independently of any Confidential Information; or

(e) is not properly designated or confirmed as proprietary or confidential (except for the provisions of Clause 1.2).

(f) is approved for the release or use in question by written authorisation of the other Party.

1.4 This Agreement shall remain in full force and effect for a period of three years from the Effective Date, whereupon it shall expire, provided however, that any causes of action accrued on or before such expiration shall survive until the expiration of the applicable statute of limitations.

Place and date


SIGNATURE SIGNATURE

martedì 15 febbraio 2011

In materia di ICI - terreni agricoli

Pubblico qui sotto una lettera da me predisposta per la contestazione ai Comuni dell'addebito dell'ICI su terreni facenti parte di un ambito di possibile trasformazione del territorio comunale. Di fatto, però, tale trasformazione non è ancora stata completata (nel caso da me esaminato recentemente) e i terreni, pertanto, non possono essere ancora considerati edificabili. Inoltre sollevo un dubbio sul criterio utilizzato dal Comune per attribuire un determinato importo ai fini ICI al terreno.

Raccomandata ar

Spett.le
……………………
Settore Economico Finanziario
Ufficio Tributi
………………..


Oggetto: Vs. raccomandata ar del …………. prot. …………..

Prendiamo atto di quanto da Voi comunicatoci con la raccomandata di cui in oggetto per esprimere alcuni dubbi sull’applicabilità dell’Imposta Comunale sugli Immobili a quei terreni facenti parte di un ambito di possibile trasformazione del territorio comunale, quali quelli di nostra proprietà siti nel Comune di ………………….. Come anche da Voi comunicatoci il Piano Strutturale Comunale è uno strumento urbanistico che, benché adottato dal Consiglio Comunale con delibera n….. del ………………, non è, ad oggi, ancora, operativo.
Il P.S.C., infatti, non attribuisce di per sé ai terreni potenzialità edificatoria anche se vengono in esso indicati come edificabili: la Sentenza del Tar di Bologna n.609 del 2006 sancisce che solo quando c’è la contemporanea presenza dei tre nuovi strumenti edificatori (PSC, RUE e POC) si potrebbe effettivamente considerare sostituito il vecchio PRG. In sostanza, per considerare edificabile, anche ai fini ICI, un’area, occorre che la nuova pianificazione sia completata in tutte le sue componenti.
Inoltre, pur confermando i sopraesposti dubbi in merito all’esigibilità del tributo, dai documenti che ci sono stati trasmessi non ci è dato comprendere le motivazione nonché i criteri sulla base dei quali il Comune di ……………………… ha ritenuto di attribuire ai terreni di nostra proprietà la categoria …………… nonché il relativo importo di €……..
Vogliate cortesemente fornirci le necessarie e dovute informazioni a tal proposito.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro alla presente e con l’occasione porgiamo

distinti saluti

martedì 9 novembre 2010

REVOCA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Nel caso in cui venga revocata la sentenza di fallimento, si ha come conseguenza il ritorno in bonis del debitore. In particolare, la revoca del fallimento comporta il venir meno dell’intera procedura concordataria e il ripristino della stessa situazione che si aveva al momento della constatazione della ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento. Ci si chiede cosa succeda nell’ipotesi in cui il fallimento sia stato preceduto dal concordato preventivo e, cioè, se la revoca del fallimento importi la remissione in termini del debitore, così da consentirgli di modificare la proposta di concordato o di eliminare un motivo ostativo alla sua approvazione. Ai sensi dell’art. 21 della legge fallimentare, la revoca del fallimento consecutivo alla procedura concorsuale minore determina il ripristino di quest’ultima nello stato in cui ci si trovava all’atto della sua cessazione e non la sua cessazione. Si utilizzano, in proposito, gli stessi termini previsti nel caso in cui l’imprenditore dichiarato fallito sia stato ammesso all’amministrazione controllata. Si è così affermato un collegamento tra le procedure concorsuali, in particolare tra: amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento. Nel caso in cui venga ripristinata la situazione precedente facente capo all’amministrazione controllata o al concordato preventivo, si recuperano tutti gli atti compiuti in precedenza, purché posti in essere legittimamente.

giovedì 8 aprile 2010

No!!! Non mi basta DM come firma. Non mi suggerisce nulla.....vedi di aggiungere qualche vocale e consonante o dirmi il tuo nome e cognome così posso capire chi sei.
Per quanto riguarda la lettera che avete spedito al Comune si può inviare una raccomandata con la quale si chiede una copia del documento o, nel caso, fare una richiesta di accesso agli atti in base alla legge 241/90...cosa un pò più complicata e da verificare.
Comunque, sempre che abbia ben compreso la vicenda e a tal riguardo ti chiedo di che camino si tratta: è un camino in cemento tipo barbecue?
Se così fosse e tralasciando, al momento, il discorso dell'abusivismo edilizio, per quanto riguarda la costruzione, due sono i profili giuridici: principio di accessione (a tuo favore) e usucapione del terreno su cui poggia il camino (questo a tuo sfavore).
Per il principio dell'accessione, qualora siano fatte opere da un terzo con materiali propri su terreno di altri, il proprietario del terreno può, a sua scelta, ritenere le opere, pagando il prezzo per la costruzione ovvero l'aumento di valore recato al fondo, oppure può obbligare colui che le ha fatte a rimuovere le opere. La rimozione, però, deve essere domandata entro sei mesi dal giorno in cui sei venuta a conoscenza della costruzione. Pertanto, nel tuo caso, non puoi più chiedere la rimozione. Saresti obbligata a ritenerti il camino.
Per quanto riguarda, invece, l'usucapione, in base alla quale la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni, la tua vicina, se dimostra di aver esercitato continuativamente per 20 anni, appunto, il diritto di utilizzare il terreno su cui ha costruito il camino, la proprietà del detto terreno diverrebbe sua (non di tutto il terreno ma di quello sul quale c'è il camino). Con conseguente acquisto del diritto di passaggio per accedere al camino.
Ora quale dei due principi prevalga questo non mi è dato sapere se non dopo aver effettuato una ricerca sulla giurisprudenza in merito che, al momento, non posso effettuare per ragioni di tempo. Tuttavia, per anticipare la tua vicina prima che possa richiedere l’usucapione di quella piccola parte del terreno, si potrebbe formalmente rivendicare l’acquisizione del camino secondo il principio dell’accessione.
Altro discorso è l’abusivismo edilizio che, al di là della lettera che avete fatto, qualora, successivamente non sia stata notificata altra comunicazione, potrebbe essere sanato mediante un accertamento di conformità.

Saluti
Dimmi chi sei.

mercoledì 7 aprile 2010

RISPOSTA A QUESITO DA PARTE DI ANONIMO IN DATA 7 APRILE 2010

Caro anonimo,
innanzitutto mi piacerebbe conoscere il tuo nome e vorrei ringraziarti per avermi dato fiducia nel richiedere un consiglio. Esaminerò al più presto il tuo problema e sarò lieto di darti una risposta. MA avrei alcune domande da porti. Mi sembra di capire che trattasi di due case confinanti di cui una è, ovviamente, di tua proprietà. Il camino è all'esterno della casa? E' in giardino? Perchè altrimenti non riesco a capire come possa il camino poggiare sulla proprietà dei vicini ma essere stato costruito sulla tua. Spiegati meglio.
Cosa vuole dire che nessuno cerca la copia della denuncia? Il Comune oppure i tuoi familiari? Dovresti poter rintracciare una copia della denuncia inviata al Comune, possibilmente con la ricevuta di ritorno della raccomandata.
Devi verificare, inoltre, se l'abuso edilizio non sia stato sanato, anche se ritengo che, essendo il camino sulla tua proprietà, sia difficile sanare una tale situazione giuridica senza l'intervento del proprietario dell'immobile, che, in questo caso sei tu.
Attendo chiarimenti.
ciao
FB