giovedì 21 luglio 2011

RICORSI CONTRO MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Si offre consulenza in materia di ricorsi contro sanzioni per violazioni al codice della strada. La prima fase consiste nella verifica in merito all'opportunità o meno di procedere al ricorso. La consulenza in questa fase è gratuita.


lunedì 21 marzo 2011

IN MATERIA DI REGIME DEI MINIMI

DEDUCIBILITA' ASSICURAZIONE PROFESSIONALE E SPESE
In materia di regime dei minimi è deducibile, se pagato nel periodo d'imposta, il costo per assicurazione professionale. Le spese inerenti, considerate promiscue dal TUIR sono deducibili nella misura del 50% del costo, così come le spese di viaggio e quelle per corsi professionali.

COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO PRECEDENTE
Non può rientrare nei regimi dei minimi colui che, nell'anno solare precedente, ha percepito compensi superiori a 30 mila euro.

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Da oggi prende il via la conciliazione obbligatoria per le locazioni, le successioni o i contratti bancari, finanziari e assicurativi.
Da oggi la domanda di mediazione può essere inviata da chiunque a uno degi organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale una controversia civile o commerciale.
Per l'elenco degli enti accreditati potete visitare il sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.

giovedì 17 febbraio 2011

In materia di Consorzi - regime di esenzione

IVA – Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da
consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci –
Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972
L’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci di consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
A tal proposito e se di vostro interesse vi invito a leggere i chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/documenti.shtml
oppure cliccando direttamente sul titolo del post

mercoledì 16 febbraio 2011

Qualche riflessione

Da Aristotele a William James si è sempre sostenuto che lo scopo della nostra esistenza è cercare la felicità. Tale stato è raggiungibile compiendo passi concreti. Uno di questi passi è dire di no a quello che ci può dare un'immediato appagamento, un semplice piacere. E spesso dire no a un piacere è uno sforzo, ma solo così possiamo raggiungere la felicità. Non abbiamo bisogno di più soldi, successo fama o un compagno o una compagna migliore. La nostra mente è l'unico strumento indispensabile e che possiamo utilizzare in qualsiasi momento della nostra vita. L'unico strumento che ci può condurre alla vera felicità.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

Pubblico qui sotto un modello di "NON DISCLOSURE AGREEMENT". Il modello può essere utilizzato adeguandolo al caso concreto.

NON DISCLOSURE AGREEMENT

THIS AGREEMENT (hereinafter the "Agreement") is made on_________, 20....., in………………………….

BETWEEN

………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....

and

………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....


................. and ................. hereinafter, jointly or individually, sometimes also referred to as “Parties” or “Party”.

WHEREAS

A. …………… and ……………… intend to disclose to each other proprietary and confidential information in connection with ………………………………(hereinafter called the “Purpose”).

B. The Parties wish to protect such proprietary and confidential information in accordance with the provisions set out below.

Now, therefore the Parties agree as follows:

1 In this Agreement:

1.1 "Confidential Information" means in relation to the Purpose, any technical, financial or commercial information including (without limitation) specifications, drawings, designs, samples, models, equipment, computer software (including source code, executable code, database, data and related documentations), know how, experimental and test data, production files, technical reports, pictorial reproductions, trade secrets data, algorithms, flow charts, processes, sales, contractual and marketing data originally disclosed by one Party ("the Disclosing Party") to the other Party ("the Receiving Party") under this Agreement which is in written, other visual or machine readable form and clearly marked or designated by the Disclosing Party as proprietary or confidential (or is communicated orally on a basis of confidentiality and subsequently presented in written, visual or machine readable form to the Receiving Party within thirty (30) days of such communication). All the protections and restrictions in this Agreement relating to the use and disclosure of Confidential Information shall also apply during such thirty (30) day period.

1.2 Confidential Information also includes any information which can be obtained by examination, testing or analysis of any hardware or material substance or any component part of such hardware or material substance provided by the Disclosing Party even though the requirements in Clause 1.1 for marking and designation have not been fulfilled.

1.3 Confidential Information does not include any information which:

a) is in or which comes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this Agreement by any person to whom a disclosure of Confidential Information is made as permitted under this Agreement or of any other duty of confidentiality relating to the Confidential Information of which the Receiving Party has knowledge; or

b) was lawfully obtained by the Receiving Party from a third party with full rights of disclosure and/or without restrictions or breach of this Agreement; or

(c) the Receiving Party can show was already in its unrestricted possession at the date of receipt of the information under this Agreement; or

(d) the Receiving Party can show has been developed by it or for it at any time, independently of any Confidential Information; or

(e) is not properly designated or confirmed as proprietary or confidential (except for the provisions of Clause 1.2).

(f) is approved for the release or use in question by written authorisation of the other Party.

1.4 This Agreement shall remain in full force and effect for a period of three years from the Effective Date, whereupon it shall expire, provided however, that any causes of action accrued on or before such expiration shall survive until the expiration of the applicable statute of limitations.

Place and date


SIGNATURE SIGNATURE

martedì 15 febbraio 2011

In materia di ICI - terreni agricoli

Pubblico qui sotto una lettera da me predisposta per la contestazione ai Comuni dell'addebito dell'ICI su terreni facenti parte di un ambito di possibile trasformazione del territorio comunale. Di fatto, però, tale trasformazione non è ancora stata completata (nel caso da me esaminato recentemente) e i terreni, pertanto, non possono essere ancora considerati edificabili. Inoltre sollevo un dubbio sul criterio utilizzato dal Comune per attribuire un determinato importo ai fini ICI al terreno.

Raccomandata ar

Spett.le
……………………
Settore Economico Finanziario
Ufficio Tributi
………………..


Oggetto: Vs. raccomandata ar del …………. prot. …………..

Prendiamo atto di quanto da Voi comunicatoci con la raccomandata di cui in oggetto per esprimere alcuni dubbi sull’applicabilità dell’Imposta Comunale sugli Immobili a quei terreni facenti parte di un ambito di possibile trasformazione del territorio comunale, quali quelli di nostra proprietà siti nel Comune di ………………….. Come anche da Voi comunicatoci il Piano Strutturale Comunale è uno strumento urbanistico che, benché adottato dal Consiglio Comunale con delibera n….. del ………………, non è, ad oggi, ancora, operativo.
Il P.S.C., infatti, non attribuisce di per sé ai terreni potenzialità edificatoria anche se vengono in esso indicati come edificabili: la Sentenza del Tar di Bologna n.609 del 2006 sancisce che solo quando c’è la contemporanea presenza dei tre nuovi strumenti edificatori (PSC, RUE e POC) si potrebbe effettivamente considerare sostituito il vecchio PRG. In sostanza, per considerare edificabile, anche ai fini ICI, un’area, occorre che la nuova pianificazione sia completata in tutte le sue componenti.
Inoltre, pur confermando i sopraesposti dubbi in merito all’esigibilità del tributo, dai documenti che ci sono stati trasmessi non ci è dato comprendere le motivazione nonché i criteri sulla base dei quali il Comune di ……………………… ha ritenuto di attribuire ai terreni di nostra proprietà la categoria …………… nonché il relativo importo di €……..
Vogliate cortesemente fornirci le necessarie e dovute informazioni a tal proposito.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro alla presente e con l’occasione porgiamo

distinti saluti

martedì 9 novembre 2010

REVOCA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Nel caso in cui venga revocata la sentenza di fallimento, si ha come conseguenza il ritorno in bonis del debitore. In particolare, la revoca del fallimento comporta il venir meno dell’intera procedura concordataria e il ripristino della stessa situazione che si aveva al momento della constatazione della ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento. Ci si chiede cosa succeda nell’ipotesi in cui il fallimento sia stato preceduto dal concordato preventivo e, cioè, se la revoca del fallimento importi la remissione in termini del debitore, così da consentirgli di modificare la proposta di concordato o di eliminare un motivo ostativo alla sua approvazione. Ai sensi dell’art. 21 della legge fallimentare, la revoca del fallimento consecutivo alla procedura concorsuale minore determina il ripristino di quest’ultima nello stato in cui ci si trovava all’atto della sua cessazione e non la sua cessazione. Si utilizzano, in proposito, gli stessi termini previsti nel caso in cui l’imprenditore dichiarato fallito sia stato ammesso all’amministrazione controllata. Si è così affermato un collegamento tra le procedure concorsuali, in particolare tra: amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento. Nel caso in cui venga ripristinata la situazione precedente facente capo all’amministrazione controllata o al concordato preventivo, si recuperano tutti gli atti compiuti in precedenza, purché posti in essere legittimamente.

giovedì 8 aprile 2010

No!!! Non mi basta DM come firma. Non mi suggerisce nulla.....vedi di aggiungere qualche vocale e consonante o dirmi il tuo nome e cognome così posso capire chi sei.
Per quanto riguarda la lettera che avete spedito al Comune si può inviare una raccomandata con la quale si chiede una copia del documento o, nel caso, fare una richiesta di accesso agli atti in base alla legge 241/90...cosa un pò più complicata e da verificare.
Comunque, sempre che abbia ben compreso la vicenda e a tal riguardo ti chiedo di che camino si tratta: è un camino in cemento tipo barbecue?
Se così fosse e tralasciando, al momento, il discorso dell'abusivismo edilizio, per quanto riguarda la costruzione, due sono i profili giuridici: principio di accessione (a tuo favore) e usucapione del terreno su cui poggia il camino (questo a tuo sfavore).
Per il principio dell'accessione, qualora siano fatte opere da un terzo con materiali propri su terreno di altri, il proprietario del terreno può, a sua scelta, ritenere le opere, pagando il prezzo per la costruzione ovvero l'aumento di valore recato al fondo, oppure può obbligare colui che le ha fatte a rimuovere le opere. La rimozione, però, deve essere domandata entro sei mesi dal giorno in cui sei venuta a conoscenza della costruzione. Pertanto, nel tuo caso, non puoi più chiedere la rimozione. Saresti obbligata a ritenerti il camino.
Per quanto riguarda, invece, l'usucapione, in base alla quale la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni, la tua vicina, se dimostra di aver esercitato continuativamente per 20 anni, appunto, il diritto di utilizzare il terreno su cui ha costruito il camino, la proprietà del detto terreno diverrebbe sua (non di tutto il terreno ma di quello sul quale c'è il camino). Con conseguente acquisto del diritto di passaggio per accedere al camino.
Ora quale dei due principi prevalga questo non mi è dato sapere se non dopo aver effettuato una ricerca sulla giurisprudenza in merito che, al momento, non posso effettuare per ragioni di tempo. Tuttavia, per anticipare la tua vicina prima che possa richiedere l’usucapione di quella piccola parte del terreno, si potrebbe formalmente rivendicare l’acquisizione del camino secondo il principio dell’accessione.
Altro discorso è l’abusivismo edilizio che, al di là della lettera che avete fatto, qualora, successivamente non sia stata notificata altra comunicazione, potrebbe essere sanato mediante un accertamento di conformità.

Saluti
Dimmi chi sei.

mercoledì 7 aprile 2010

RISPOSTA A QUESITO DA PARTE DI ANONIMO IN DATA 7 APRILE 2010

Caro anonimo,
innanzitutto mi piacerebbe conoscere il tuo nome e vorrei ringraziarti per avermi dato fiducia nel richiedere un consiglio. Esaminerò al più presto il tuo problema e sarò lieto di darti una risposta. MA avrei alcune domande da porti. Mi sembra di capire che trattasi di due case confinanti di cui una è, ovviamente, di tua proprietà. Il camino è all'esterno della casa? E' in giardino? Perchè altrimenti non riesco a capire come possa il camino poggiare sulla proprietà dei vicini ma essere stato costruito sulla tua. Spiegati meglio.
Cosa vuole dire che nessuno cerca la copia della denuncia? Il Comune oppure i tuoi familiari? Dovresti poter rintracciare una copia della denuncia inviata al Comune, possibilmente con la ricevuta di ritorno della raccomandata.
Devi verificare, inoltre, se l'abuso edilizio non sia stato sanato, anche se ritengo che, essendo il camino sulla tua proprietà, sia difficile sanare una tale situazione giuridica senza l'intervento del proprietario dell'immobile, che, in questo caso sei tu.
Attendo chiarimenti.
ciao
FB

mercoledì 2 dicembre 2009

PRIVACY - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Con il provvedimento n° 300 (pubblicato sulla G.U. il 24/12/2008), il Garante della Privacy ha stabilito che entro il 15 Dicembre 2009 tutte le aziende che trattano dati critici e sensibili devono nominare un Amministratore di Sistema e devono dotarsi di tutti gli strumenti informatici opportuni (dispositivi di rete, database, sistemi di sicurezza hardware e software) in grado di tracciare gli accessi degli operatori a tutti i dispositivi. Le sanzioni previste dal Garante in caso di omissione posso no essere anche molto pesanti: da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 60.000.

L’Amministratore di sistema è quella figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati i trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi
software complessi utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza

venerdì 20 novembre 2009

DELIBERE CONSILIARI VIZIATE

La delibera del C.d.A. presa in mancanza di convocazione, senza le prescritte maggioranze e falsamente verbalizzata non è inesistente, ma invalida, se vi è comunque una parvenza di delibera (cioè di formale, esteriore, apparente provenienza della delibera dal Consiglio di amministrazione).

venerdì 13 novembre 2009

SUL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

L'art.1138 del Codice Civile stabilisce che negli edifici con più di dieci condomini deve essere formato un regolamento che contenga le norme per disciplinare l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti per ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Anche ai complessi condominiali formati da meno di dieci unità è naturalmente riconosciuta la possibilità di dotarsi di un regolamento condominiale, essendo comunque lasciata ampia facoltà ai partecipanti di stabilire le regole destinate a disciplinare il loro vivere in condominio.
Quando il regolamento è predisposto dall'unico originario proprietario dell'intero edificio o dal costruttore esso ha NATURA CONTRATTUALE e deve essere specificatamente richiamato nei singoli atti di acquisto delle unità immobiliari.
Anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita, esso diviene comunque parte integrante del medesimo purché venga espressamente richiamato e approvato (Cassazione 16 febbraio 2005, n.3104).
E’ bene evidenziare che, una volta riportato nel primo atto di compravendita, per tutti quelli successivi non è sufficiente un generico richiamo, ma occorre che vengano specificati con precisione gli estremi del primo rogito al quale è stato allegato, gli estremi della registrazione e trascrizione dell’atto ed il nominativo del notaio rogante (Cassazione 25 ottobre 2001, n.13164).
Il regolamento NON E’ CONTRATTUALE, qualora venga approvato con delibera assembleare, successivamente alla costituzione del condominio.

In materia di locazioni

Una recente sentenza della Corte di Cassazione e, precisamente, sez. III, 19 giugno 2009, n.14343, ha dichiarato nulla, nei contratti di locazione ad uso abitativo, la clausola che vieta l'ospitalità.
E' nulla, infatti, la clausola di un contratto di locazione che sotto comminatoria della risoluzione di diritto del contratto stesso, vieti di ospitare temporaneamente persone estranee al nucleo familiare anagrafico del conduttore, quale risulta essere indicato all'atto della stipula del contratto, poiché in contrasto con l'adempimento dei doveri di solidarietà costituzionalmente previsti dagli art. 2,29 e 30.

martedì 10 novembre 2009

ATTESTAZIONI SOA E SOCIETA' ESTERE

Riallacciandomi all'argomento di ieri ho verificato se, in qualche modo, vi sia la possibilità che una società estera ottenga l'attestazione SOA.
E vi è.
La società estera dovrà aprire in Italia una "Stabile Organizzazione", regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Italiana, avente almneno un dipendente ed un legale rappresentante.
La stabile organizzazione potrà così essere attestata SOA anche se i requisiti richiesti di ordine generale e di ordine speciale necessari per l'attestazione siano posseduti dalla sola Società "madre" estera.

lunedì 9 novembre 2009

ATTESTAZIONI SOA E SOCIETA' ESTERE

In questi giorni ho affrontato il problema relativo alla possibilità che una società estera facente parte della Comunità Europea possa ottenere l’attestazione da parte di una SOA. Purtroppo ciò non è possibile in quanto, tra i REQUISITI DI ORDINE GENERALE richiesti per ottenere la suddetta attestazione vi è, proprio, la cittadinanza italiana.
Infatti le Società che possono ottenere l'attestazione da parte di una Società Organismo di Attestazione devono dimostrare i requisiti di cui all'art. 17, comma 1 del D.P.R. 34/2000 e precisamente (vi elenco solo i primi 3):
1. Autocertificazioni attestanti la cittadinanza italiana o certificati di cittadinanza italiana;
2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
3. Certificati del Casellario Giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all'amministratore, ai soci e al direttore tecnico;

Per questo motivo una società non avente cittadinanza italiana non può ottenere la certificazione SOA.

mercoledì 4 novembre 2009

SENECA

Nec invideamus altius stantibus: quae excelsa videntur, praerupta sunt.
(Seneca, De tranquill. animi, 10,5)
Vale a dire:
NON INVIDIAMO COLORO CHE STANNO MAGGIORMENTE IN ALTO: POICHE' LE COSE CHE CI PAIONO PIU' ELEVATE, PIU' FACILMENTE POSSONO CADERE IN BASSO.

Massima recuperata da testo presso lo studio dell'amico nonchè avvocato Maurizio Maffi

mercoledì 28 ottobre 2009

GIURISDIZIONE NELLA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE

Riporto qui di seguito l'Ordinanza del 5 ottobre 2009, n. 21191 - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili

In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa)".

mercoledì 2 settembre 2009

Breve cenno in merito alla quota del fondo consortile

La quota del fondo consortile sottoscritta da ciascun consorziato rappresenta la parte ad esso riservata negli affari che il consorzio svolge. La quota rappresenta anche
1) I limiti dei diritti di cui ciascun consorziato può godere e i limiti entro i quali è sottoposto a obblighi;
2) Le proporzioni secondo cui ogni consorziato è tenuto a partecipare alle spese che l’organizzazione consortile comporta;
3) Le proporzioni secondo cui potranno entrare negli organi direttivi collegiali;
4) La misura in cui possono influire sulle deliberazioni assembleari e la parte di fondo consortile che spetta a ogni consorziato.

venerdì 3 luglio 2009

PROCEDURA DI AVVALIMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Mi è stato chiesto un chiarimento in merito alle eventuali responsabilità della Società X qualora concedesse a società terze, mediante la procedura cosiddetta di “avvalimento”, il diritto di utilizzare propri requisiti o capacità, sia di natura materiale (mezzi, attrezzature, forza lavoro) che di natura immateriale (capacità economica finanziaria, fatturato, attestazione SOA).
Tale possibilità viene riconosciuta dal codice degli appalti pubblici D.Lgs.163/2006 all’art.49 che prevede che: “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto”.
Pertanto con la suddetta procedura il concorrente che non possiede alcuni dei requisiti richiesti per la partecipazione ad un appalto pubblico può “prendere in prestito”, da una società terza, i suddetti requisiti.
L’impresa ausiliaria (cosiddetta l’impresa che concede in prestito i propri requisiti) dovrà produrre tutta una serie di documenti nonché dichiarazioni che attestano l’esistenza dei requisiti richiesti e la volontà di “prestare” questi requisiti ad altra impresa.
Sempre l’art. 49, al suo comma 4, recita: “Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”.
Vale a dire che la società ausiliaria, qualora conceda in avvalimento ad altra impresa le proprie qualifiche, requisiti od altro, sarà ritenuta responsabile, in solido, per qualsiasi inadempimento di quest’ultima alle prestazioni previste nel contratto. L’obbligazione è in solido, ai sensi dell’art. 1292 del Codice Civile, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Il testo dell’articolo 49 è inequivocabile: la Società X può essere chiamata ad adempiere le obbligazioni nascenti dal contratto in capo all’impresa che si è avvalsa dei suoi requisiti.
Si potrebbe pensare che tale responsabilità possa o debba essere limitata alle sole prestazioni fornite dalla società ausiliaria. Ma così non. Per esempio nei casi di nolo a freddo potrebbe sembrare esagerato responsabilizzare l’ausiliario per tutte le obbligazioni assunte dal soggetto “avvalso” nei confronti della stazione appaltante, dato che la prestazione del primo si limiterebbe nel mettere a disposizione dell’impresa aggiudicataria un determinato macchinario.
Tale limitazione di responsabilità sarebbe, però, difficilmente applicabile qualora le “prestazioni” dell’ausiliario consistano non nella messa a disposizione di beni o mezzi, ma piuttosto di requisiti immateriali, quali capacità economica-finanziaria, certificazioni, attestazioni…etc.
L’art 49 del D.Lgs 163/06 stabilisce, tuttavia, che l’impresa che intende ricorrere all’ausilio di soggetti terzi debba fornire “…..specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria” e, soprattutto, debba presentare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto “le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”.
Da ciò se ne deve dedurre che la responsabilità solidale posta a carico dell’impresa ausiliaria non può essere limitata alle prestazioni effettivamente svolte dall’impresa ausiliaria stessa, dato che l’avvalimento consiste in una procedura con la quale le imprese uniscono od integrano i propri requisiti in una sorta di commistione dalla quale, poi, risulta assai difficile operare una ripartizione dei rispettivi ambiti di responsabilità, sia che si tratti di interventi di tipo materiale come un nolo a freddo sia interventi immateriali come può essere un’attestazione Soa.
Tale orientamento dottrinale è confermato anche da sentenze del TAR, anche se ancora scarse sull’argomento, che confermano che “l'impresa ausiliaria diviene quindi titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, e tale obbligazione si perfeziona con l'aggiudicazione e la stipula a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti; egli risponderà pertanto a titolo di responsabilità contrattuale dell'inadempimento delle promesse fatte all'amministrazione”.

Pertanto qualora la Società X conceda ad altra impresa la possibilità di utilizzare i propri requisiti, la stessa sarà ritenuta responsabile in solido con l’impresa che si è avvalsa dei suddetti requisiti per qualsiasi inadempimento relativo al contratto d’appalto.