Avv. Federico Binosi
martedì 27 novembre 2018
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lunedì 29 ottobre 2018
lunedì 22 ottobre 2018
martedì 3 aprile 2018
domenica 18 marzo 2018
martedì 17 ottobre 2017
Preliminare valido anche in caso di immobile parzialmente abusivo
venerdì 7 aprile 2017
sabato 1 aprile 2017
Code of Ethics application clause
lunedì 30 maggio 2016
Clausole vessatorie art. 1341 e 1342 del C.C. - dicitura alternativa per i contratti
martedì 23 giugno 2015
La Corte di Cassazione apre gli archivi delle sentenze civili e penali: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
martedì 20 gennaio 2015
La clausola sui Liquidated Damages
martedì 11 settembre 2012
lunedì 10 settembre 2012
venerdì 22 giugno 2012
giovedì 7 giugno 2012
INCIDENTE MORTALE IN AZIENDA, COLPEVOLI TUTTI I GARANTI DELLA SICUREZZA
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012.
Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.
http://www.ateneoweb.com/aw/news/incidente-mortale-in-azienda-colpevoli-tutti-i-garanti-della-sicurezza,22456-4-1.html
mercoledì 6 giugno 2012
CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ.I, 1 FEBBARIO 2012 N.360 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. VIII, 18 AGOSTO 2011 LA PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
martedì 5 giugno 2012
GIURISPRUDENZA - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - ATI/SOCIETA' CONSORTILE
giovedì 24 maggio 2012
Art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
venerdì 16 marzo 2012
mercoledì 19 ottobre 2011
Risposta ad Alessandro in materia di appalti pubblici - scarl
ho esaminato il suo problema. In base all'art. 93 del DPR 207/2010, regolamento attuativo del codice degli appalti, i concorrenti riuniti possono, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Alla luce di quanto sopra ritengo che la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di pagare il servizio di trasporto eseguito dalla sua ditta rimanga in capo all'ATI anche se l'ordine per l'esecuzione del servizio proviene dalla SCARL.
La SCARL è costituita, infatti, per il solo fine di una gestione unitaria dell'appalto senza che ciò determini una responsabilità per le obbligazioni contrattuali in capo alla scarl. Ciò permette di sostenere, a mio parere, che la ditta che ha eseguito il servizio di trasporto è creditrice, a tutti gli effetti, dell'ATI anche se l'ordine proviene dalla SCARL e pertanto può rivolgersi direttamente all'ANAS quale terzo debitore. Sarebbe comunque opportuno verificare un po di giurisprudenza e la documentazione di gara.
Se volesse scrivermi anche per un eventuale confronto telefonico le lascio la mia mail: f.binosi@gmail.com
saluti
Federico
martedì 4 ottobre 2011
giovedì 15 settembre 2011
mercoledì 7 settembre 2011
SOCIETA' - DOVERE DI VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE - DELEGA
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 4/11/2010, n.38991 ha stabilito che è intrasferibile mediante delega il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che grava sull’intero consiglio di amministrazione. La delega di funzioni è operante nel caso in cui si verifichino eventi lesivi frutto di occasionali disfunzioni. Non opera, invece, la delega qualora gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, ricorrendo, pertanto, la responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione sui quali incombe l’obbligo di vigilanza.
Anche in presenza di deleghe gestorie specifiche ad uno o più componenti il cda, gli altri componenti il cda rimangono pur sempre responsabili non sugli aspetti particolari della gestione ma sul generale andamento della stessa e sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza.
La delega, quindi, non ha efficacia esimente della responsabilità penale qualora siano accertate delle gravi e generalizzate carenze strutturali di salute e sicurezza sul lavoro non potendo limitare od escludere il principio sancito dall’art.2381 del CC, comma III per il quale il cda valuta il generale andamento della gestione.
martedì 6 settembre 2011
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CODICE CIVILE
LIBRO V - DEL LAVORO
TITOLO VII - DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
2549. Nozione. — Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI BENI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI
Pubblico qui di seguito un modello di associazione in partecipazione con apporto di capitali
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge:
tra
_________________________________, di seguito denominata “ASSOCIANTE”, con sede legale in ________________________(____); Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _________________n.___________, partita I.V.A._________________, nella persona del suo Amministratore Delegato/Presidente e, come tale, legale rappresentante, Sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, CF _____________________;
e
il Sig. _____________________________, di seguito denominato “ASSOCIATO”, nato a _________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in via ______________________ n. ______, CF ______________________;
Associante e Associato qui di seguito indicati anche, singolarmente, “la parte” o, collettivamente, “le parti”
PREMESSO CHE
- L’ASSOCIANTE svolge l’attività di………………………;
- che l’ASSOCIANTE, ritenendo necessario ampliare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari, ha invitato l’ASSOCIATO a finanziare, nella misura che verrà appresso indicata, la suddetta azienda;
- che l’ASSOCIATO dichiara di voler accettare
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Tra la …………………………, come sopra rappresentata, ed il sig. <...> viene costituita una «associazione in partecipazione» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c.
Art. 2 - L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa - nulla escluso - dell'attività commerciale indicata in premessa.
Art. 3 - L'associato apporterà nell'azienda, in contanti, ed alla firma del presente contratto, la somma di euro <...>.
Art. 4 - L'associato, a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.
Art. 5 - Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti fra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:
- associante (sig. <...>) <...> %
- associato (sig. <...>) <...> %
in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.
Art. 6 - Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.
Art. 7 - Entro il <...> di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Nello stesso termine egli è tenuto a rifondere le eventuali perdite.
Art. 8 - Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà con la conseguente cessazione dell'attività, di cui all'art. 2, da parte dell'associante. L'inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art. 2550, è motivo di scioglimento dell'associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all'associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno <...> mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Di comune accordo verrà stabilito il termine entro il quale l'associante dovrà restituire il capitale prestato dall'associato ma in ogni caso entro e non oltre il termine di <...> anni. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dall'attività da parte e per volontà dell'associante, spetta all'associato il diritto di opzione. (Il medesimo diritto permane, in caso di morte, di fronte agli eredi dell'associante).
Art. 9 - Trattandosi di associazione in partecipazione, ove l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da capitale, il presente contratto - ai fini delle imposte sul reddito - s'inquadra nella normativa di cui alla lett. e), 1° comma, art. 41 del D.P.R. 917/1986.
Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme sia civili sia fiscali.
<...> li <...>
<...>
<...>
giovedì 21 luglio 2011
RICORSI CONTRO MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
lunedì 21 marzo 2011
IN MATERIA DI REGIME DEI MINIMI
In materia di regime dei minimi è deducibile, se pagato nel periodo d'imposta, il costo per assicurazione professionale. Le spese inerenti, considerate promiscue dal TUIR sono deducibili nella misura del 50% del costo, così come le spese di viaggio e quelle per corsi professionali.
COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO PRECEDENTE
Non può rientrare nei regimi dei minimi colui che, nell'anno solare precedente, ha percepito compensi superiori a 30 mila euro.
CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Da oggi la domanda di mediazione può essere inviata da chiunque a uno degi organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale una controversia civile o commerciale.
Per l'elenco degli enti accreditati potete visitare il sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.
giovedì 17 febbraio 2011
In materia di Consorzi - regime di esenzione
consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci –
Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972
L’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci di consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
A tal proposito e se di vostro interesse vi invito a leggere i chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/documenti.shtml
oppure cliccando direttamente sul titolo del post
mercoledì 16 febbraio 2011
Qualche riflessione
NON DISCLOSURE AGREEMENT
NON DISCLOSURE AGREEMENT
THIS AGREEMENT (hereinafter the "Agreement") is made on_________, 20....., in………………………….
BETWEEN
………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....
and
………………………, a (e.g. joint stock) Company, established under the laws of ........, having its place of business (head Office) at ....................................................., Companies Register N......., Tax Code............., VAT N............,represented by………........................, acting in his quality of..............….., in short ….....
................. and ................. hereinafter, jointly or individually, sometimes also referred to as “Parties” or “Party”.
WHEREAS
A. …………… and ……………… intend to disclose to each other proprietary and confidential information in connection with ………………………………(hereinafter called the “Purpose”).
B. The Parties wish to protect such proprietary and confidential information in accordance with the provisions set out below.
Now, therefore the Parties agree as follows:
1 In this Agreement:
1.1 "Confidential Information" means in relation to the Purpose, any technical, financial or commercial information including (without limitation) specifications, drawings, designs, samples, models, equipment, computer software (including source code, executable code, database, data and related documentations), know how, experimental and test data, production files, technical reports, pictorial reproductions, trade secrets data, algorithms, flow charts, processes, sales, contractual and marketing data originally disclosed by one Party ("the Disclosing Party") to the other Party ("the Receiving Party") under this Agreement which is in written, other visual or machine readable form and clearly marked or designated by the Disclosing Party as proprietary or confidential (or is communicated orally on a basis of confidentiality and subsequently presented in written, visual or machine readable form to the Receiving Party within thirty (30) days of such communication). All the protections and restrictions in this Agreement relating to the use and disclosure of Confidential Information shall also apply during such thirty (30) day period.
1.2 Confidential Information also includes any information which can be obtained by examination, testing or analysis of any hardware or material substance or any component part of such hardware or material substance provided by the Disclosing Party even though the requirements in Clause 1.1 for marking and designation have not been fulfilled.
1.3 Confidential Information does not include any information which:
a) is in or which comes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this Agreement by any person to whom a disclosure of Confidential Information is made as permitted under this Agreement or of any other duty of confidentiality relating to the Confidential Information of which the Receiving Party has knowledge; or
b) was lawfully obtained by the Receiving Party from a third party with full rights of disclosure and/or without restrictions or breach of this Agreement; or
(c) the Receiving Party can show was already in its unrestricted possession at the date of receipt of the information under this Agreement; or
(d) the Receiving Party can show has been developed by it or for it at any time, independently of any Confidential Information; or
(e) is not properly designated or confirmed as proprietary or confidential (except for the provisions of Clause 1.2).
(f) is approved for the release or use in question by written authorisation of the other Party.
1.4 This Agreement shall remain in full force and effect for a period of three years from the Effective Date, whereupon it shall expire, provided however, that any causes of action accrued on or before such expiration shall survive until the expiration of the applicable statute of limitations.
Place and date
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